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Ordinanza — n. 18614/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal ruling, holding tax notices valid if delivered to legal rep at residence under old civil procedure rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18614/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled the Regional Tax Court's decision which had excluded certain tax notices from the mortgage registration due to irregular notification. Equitalia Sud argued that delivering notices to the legal representative at their residence was valid under the pre-2006 civil procedure code, while Sodigem contended the notices were invalid. The court ruled in favor of Equitalia, establishing that under the applicable law at the time, such notifications were validly served wherever the legal representative was found.

Regesto Legislator

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Art. 145 c.p.c. (primo comma, secondo comma, terzo comma); Art. 138 c.p.c.: Under the pre-2006 regime, tax notices to a legal entity are validly served at the residence of the legal representative if found within the territorial jurisdiction, applying the principle of organic identification.

Parole chiave

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tax notice validity civil procedure notification legal representative residence mortgage registration exclusion pre-2006 civil code organic identification principle irregular notification ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 145 c.p.c. (primo comma, secondo comma, terzo comma)
014/2003/00347251/32/000, 014/2003/00670007/78/000, 014/2003/00908527/53/000, 014/2004/00803199/77/000 e 014/2005/00328120/25/000 che risultavano notificate irritualmente in violazione del disposto di cui all’ art. 145 cod.
Art. 138 c.p.c.
Legge n. 263/2005
art. 145 cod. proc. civ
014/2003/00347251/32/000, 014/2003/00670007/78/000, 014/2003/00908527/53/000, 014/2004/00803199/77/000 e 014/2005/00328120/25/000 che risultavano notificate irritualmente in violazione del disposto di cui all’ art. 145 cod. proc. civ., nel testo ratione temporisvigente;
art. 378 cod. proc. civ
la ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
art. 380-bis cod. proc. civ
a seguito della relazione del consigliere relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., il quale ha rilevato l’infondatezza della censura; CONSIDERATO CHE 1.
art. 138 cod. proc. civ
art. 19 cod. proc. civ
in altre occasioni la giurisprudenza si è pronunziato nel senso prospettato da parte ricorrente (vedi Cass. 19468/2007 nonchè Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, n. 8649/2011
Cass. Sez. 2, n. 8402/2000
Cass. Sez. 3, n. 20104/2006
Cass. Sez. 5, n. 15399/2008
Cass. n. 19468/2007
Cass. n. 7898/2013
Cass. S.U. n. 22086/2017
Cass. n. 1856/1984
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2725/2014 R.G. proposto da : EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio dell’avvocato CASADEI BIANCA MARIA (CSDBCM66M56H501X) rappresentato e difeso dall'avvocato RAGNI VINCENZO (RGNVCN66S16A662S) -ricorrente- contro SODIGEM SRL -intimato- avverso SENTENZAdi COMM.TRIB.REG. BARI n. 30/2013 depositata il13/06/2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/05/2023dal Consigliere FABIO DI PISA. FATTI DI CAUSA 1. la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, con la sentenza n. 30/07/2013 depositata in data 13/06/2013 e non notificata, in parziale accoglimento dell’appello principale proposto da Equitalia Sud S.p.A. nonché in parziale accoglimento dell’appello incidentale avanzato dalla società Sodigem s.r.l. riformava parzialmente la sentenza di primo grado determinando il debito tributario oggetto di iscrizione ipotecaria nella minore somma di euro 6.800,32; 1.1 ad avviso dei giudici di merito andavano esclusi gli importi di cui alle cartelle di pagamento prodromiche all’ iscrizione ipotecaria nn. 014/2003/00347251/32/000, 014/2003/00670007/78/000, 014/2003/00908527/53/000, 014/2004/00803199/77/000 e 014/2005/00328120/25/000 che risultavano notificate irritualmente in violazione del disposto di cui all’ art. 145 cod. proc. civ., nel testo ratione temporisvigente;

2. Equitalia Sud S.p.A. propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo;

3. la Sodigem s.r.l. è rimasta intimata;

4. la ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. a seguito della relazione del consigliere relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., il quale ha rilevato l’infondatezza della censura; CONSIDERATO CHE 1. Equitalia Sud S.p.A., con un unico motivo, deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione dell’art. 145 cod. proc. civ. nel testo ratione temporisvigente; 1.1. ad avviso di parte ricorrente i giudici di appello avevano applicato un principio di diritto erroneo non considerando che le notifiche in questione, eseguite direttamente presso la residenza dell’allora legale rappresentante della società, anteriforma del 2006, dovevano essere ritenute valide alla luce di principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità;

2. il ricorso è fondato; 2.1. la questione sollevata è stata oggetto di una interpretazione non univoca da parte della giurisprudenza di legittimità che, in più occasioni, ha affermato che gli atti tributari devono essere notificati al contribuente persona giuridica presso la sede della stessa (nel regime anteriore alle modifiche introdotte con la legge 28 dicembre 2005, n. 263), secondo la disciplina dell'art. 145, primo comma, cod. proc. civ. e, solo qualora tale modalità risulti impossibile, in base al successivo terzo comma del medesimo art. 145, la notifica potrà essere eseguita, ai sensi degli artt. 138, 139 e 141 cod. proc. civ., alla persona fisica che rappresenta l'ente. (vedi Sez. 5, Sentenza n. 8649 del 15/04/2011, Rv. 617529 –01; in senso conforme, Sez. 2, Sentenza n. 8402 del 20/06/2000, Rv. 537846 - 01 nonché Sez. 3, Sentenza n. 20104 del 18/09/2006, Rv. 592280 – 01 e Sez. 5, Sentenza n. 15399 del 11/06/2008, Rv. 604055 -01); 2.2. in altre occasioni la giurisprudenza si è pronunziato nel senso prospettato da parte ricorrente (vedi Cass. 19468/2007 nonchè Cass. 7898/2013); 2.3. ad avviso di questo Collegio occorre tenere conto di quanto successivamente affermato da S.U. n. 22086/2017 in ordine al fatto che la notificazione di un atto ad una società - data la diretta riferibilità ad essa, in virtù del principio di immedesimazione organica, degli atti compiuti da e nei confronti di coloro che la rappresentano e ne realizzano esecutivamente le finalità - è regolarmente effettuata alla persona specificamente preposta alla ricezione per conto dell'ente sociale, anche se reperita in luogo diverso dalla sede ufficiale dello stesso, per la medesima regola sancita per le persone fisiche dall'art. 138 cod. proc. civ., secondo cui la consegna a mani proprie è valida ovunque sia stato trovato il destinatario nell'ambito territoriale della circoscrizione; 2.4. trovando applicazione alla fattispecie in esame, ratione temporis, il testo dell'art. 145, secondo comma, c.p.c., anteriore alla modifica apportatavi dalla legge n. 263/05, pur non risultando tentata la notificazione nella sede legale indicata nell'art. 19 cod. proc. civ., deve ritenersi, alla luce del condivisibile principio sopra richiamato, che la notificazione delle cartelle de quibus poteva ritualmente avvenire mediante consegna nelle mani dello stesso legale rappresentante, ovunque reperito (vedi, anche, Cass. nn. 1856/84, 8402/00 e 20104/06); 2.5. nella specie la notificazione delle cartelle in questione è stata effettuata al legale rappresentante della società presso l’abitazione dello stesso sicchè è da ritenere ritualmente avvenuta, contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito;

3. conseguentemente la sentenza impugnata va annullata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, decidendo nel merito va rigettato il ricorso introduttivo proposto in primo grado dalla società contribuente, ferma restando la declaratoria di difetto di giurisdizione relativamente alle cartelle riguardanti crediti non tributari; 3.1. la natura delle questioni trattate, non sempre oggetto di univoca interpretazione giurisprudenziale e la interpretazione chiarificatrice delle S.U. intervenuta nelle more del giudizio, giustificano l’integrale compensazione di tutte le spese dei vari gradi di giudizio;

P.Q.M.

La Corte ferma la declaratoria di difetto di giurisdizione relativamente alle cartelle relative a crediti non tributari, accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto in primo grado dalla Sodigem s.r.l.; dichiara compensate le spese dell’intero giudizio. Così deciso in Ro