Cassation court declares tax appeal extinguished due to voluntary settlement under special litigation termination law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the tax appeal extinguished because the taxpayer voluntarily requested the case's termination and paid the outstanding tax debt. Although the Regional Tax Commission had previously ruled in favor of the taxpayer regarding 'first home' benefits, the taxpayer later submitted a request for expedited settlement under specific legislative provisions. The court found that since no party contested the settlement request within the statutory period, the litigation automatically ended on the deadline.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 d.l. 119/2018; Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018: When a party requests the termination of litigation under the special settlement procedure and the other party does not object within the prescribed term, the judgment is deemed extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 12796/2014R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – Contro Artesi Enrica, rappresentata e difes a dall’avvocato Fabio Massimo Orlando, presso il cui studio in Roma, via Carlo Poma n. 2 , è elettivamente domiciliata, giusta procura speciale a margine de l controricorso; –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l l a Toscanan. 176/17/ 20 1 3, depositata l’8.11.2013 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del30 maggio 2023 dal Consigliere Tania Hmeljak. RILEVATO CHE - La CTP di Firenze rigettava il ricorso proposto da Artesi Enrica avverso l’avviso di liquidazione, con il quale era stata recuperata l’IVA Oggetto: Tributi–IVA per decadenza dai benefici “prima casa”, non avendo la contribuente trasferito la propria residenza nel Comune di Firenze entro 18 mesi dall’atto di acquisto dell’immobile, come dichiarato nello stesso atto; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Toscana accoglieva l’appello proposto dal l a contribuente, rilevando , in sintesi, che la contribuente aveva legittimamente sostituito uno dei requisiti prescritti dalla legge per usufruire dei benefici “prima casa”, avendo dichiarato e documentato con un atto successivo, integrativo dell’atto di acquisto dell’immobile, che già prima di tale acquisto era studentessa universitaria a Firenze; -l ’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CT R con ricorso per cassazione, affidato adue motiv i ; - la contribuente resisteva con controricorso proponendo ricorso incidentale condizionato, affidato a tre motivi.
CONSIDERATO CHE - C on il primo motiv o d el ricorso principale , la ricorrente Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione de ll’art . 1 Nota II Bis della Tariffa parte prima allegata al T.U. del registro (d.P.R. n. 131 del 1986, in relazione a ll’art. 360 , comma 1, n. 3 , cod. proc. civ., non avendo la CTR considerato che la dichiarazione di volere trasferire la residenza, fatta dall’acquirente al momento dell’acquisto, era vincolante per il riconoscimento dell’agevolazione fiscale, non potendo essere successivamente sostituita da altra situazione; - con il secondo motivo, denuncia l ’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto erroneamente provata la sussistenza del requisito indicato dall a contribuente nell’atto integrativo, avendo l’Ufficio dimostrato, peraltro, che la stessa svolgeva nello stesso periodo attività lavorativa in altro comune;- successivamente, con nota de positata l’8 .0 6 .2019, la contribuente ha chiesto di dichiarare estinto il giudizio e irripetibili le spese anticipate dalle parti, avendo presentato la domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e avendo pagato l’importo dovuto; - con successive istanze depositate, rispettivamente, in data 20.04.2021 e in data 14.09.2022, la contribuente ha reitera to la richiesta di estinzione del giudizio, allegando copia della documentazione relativa alla definizione agevolata; - vista la documentazione prodotta dalla contribuente (copia della domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e copia della distinta di pagamento) e considerato che entro il 31.12.2020 nessuna delle p arti ha presentato istanza di trattazione ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l’eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato, il giudizio si è estinto con il decorso del termine del 31.12.2020; - il giudizio va, pertanto, dichiarato estinto e le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018.
P.Q.M.
La Cortedichiara l’estinzione del giudizio.