Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18523/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to parties' agreement to settle and offset litigation costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18523/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished after the plaintiff municipality formally requested to settle the dispute with the religious order by offsetting litigation costs. Both parties agreed to this settlement, leading the court to terminate the proceedings without further analysis of the tax merits. Consequently, the court ordered the integral compensation of litigation expenses and exempted the parties from the unified contribution fee.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater; In cases where parties voluntarily agree to settle a dispute and offset litigation costs, the cassation appeal is extinguished and the unified contribution fee is not applicable.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal settlement agreement offsetting costs extinguishment of proceedings unified contribution fee litigation expenses tax dispute imposta immobiliare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
115, art. 13, comma 1- quater, introdotto dall'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343
228)in quanto la ratio di detta disposizione - orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (cfr., ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343;
Cass., 25 luglio 2017, n. 18348
Cass., 25 luglio 2017, n. 18348; Cass., 2 luglio 2015, n.
Cass., 2 luglio 2015, n. 13636
18348; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636) -induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità, come nella specie, sopravvenuta (cfr.
Cass., 6 agosto 2020, n. 16765
Cass., 6 agosto 2020, n. 16765; Cass., 7 dicembre 2018, n.
Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372
16765; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372; Cass., 7 giugno 2018, n.
Cass., 7 giugno 2018, n. 14782
31372; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass.,10 febbraio 2017, n.
Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3574-2016proposto da: COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato GRAZIANO BRUGNOLI, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMILIANO BATTAGLIOLA giusta procura speciale in atti -ricorrente- contro PROVINCIA ROMANA DELL'ORDINE DEI CARMELITANI DELL’ANTICA OSSERVANZA, in persona del legale rappresenta nte pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato ALESSANDRA SPALLETTI,che lorappresenta e difende giusta procura speciale in atti -controricorrente- avverso la sentenza n. 5487/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA,depositata il 14/12/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/6/2023 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE il Comune di San Felice del Benacopropone ricorso per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardiaaveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 482/2014della Commissione tributaria provinciale di Brescia , che aveva accolto il ricorso proposto da ll a Provincia Romana d ell' O rdine d ei Carmelitani d ell’ A ntica Osservanza avverso avvis i di accertamento ICI 2010— 20 11 ; l’Ente religiosoresiste con controricorso CONSIDERATO CHE 1.1. preliminarmente, la Corte rileva che con istanza, notificatain data 14/1/2020 e depositata in data 16/1/2020 , il Comune ha dichiarato di rinunciare al ricorso per aver definito la controversia con l’Ente religioso controricorrente, chiedendo compensarsi le spese di lite; 1.2. a tale istanza di parte ricorrente ha prestato adesione l’Ente religioso; 1.3. va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese di lite; 1.4. non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228)in quanto la ratio di detta disposizione - orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (cfr., ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343;

Cass., 25 luglio 2017, n. 18348; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636) -induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità, come nella specie, sopravvenuta (cfr. Cass., 6 agosto 2020, n. 16765; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass.,10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636)

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassa