Italian Court partially corrects a ruling to attribute lawyer fees to the state-appointed counsel.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation partially granted a request to correct a previous order regarding the attribution of legal fees. While the court rejected the claim that the liquidator's name was an error, it recognized a material mistake in the text omitting the state-appointed lawyer's name. Consequently, the court ordered the original order to be amended to explicitly include the attribution of the €10,000 fee to the state-appointed counsel.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 370 c.p.c.: The remedy for material error applies when a text contains a factual mistake or an omission that alters the legal effect, even if the party lacks standing, provided the error is objectively evident and correctable without re-evaluating the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22954/2022R.G. proposto da: TSUNAMI TECH S.R.L. IN LIQUIDAZIONE e NARDAGGIO ALESSANDRO, rappresentati e difesi dall’avvocato Salvatore Ruggiero ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato Generoso Bloise sito in Roma al viale di Trastevere, n. 209. –ricorrenti – AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in 00145 Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 426 C/D. - intimata - per la correzione della ordinanza della Corte di Cassazione n. 16681/2020, depositata in data4 agosto 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 maggio 2023 dal Consigliere Maria Luisa De Rosa. Rilevato che:
1. La Tsunami Tech S.r.l. in liquidazione nonché il sig. Alessandro Nardaggio chiedono la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 16681/2020, nella parte in cui (in intestazione) essa qualifica il sig. Nardaggio quale liquidatore della Tsunami Tech S.r.l., in luogo del sig. Vincenzo di Cristo nonché Correzione errore materiale (Ord.16681/2020) nella parte in cui essa non statuisce sull’attribuzione dei compensi a favore dell’avv. Salvatore Ruggiero, come richiesto. La causa è stata trattata nella camera di consigli o del 31 maggio 2023 per la qualenon sono state depositate memorie. Considerato che:
1. La prima istanza non può essere accolta perché il liquidatore non è nominato nella qualità, perché dopo la virgola si indica l’altro controricorrente quale Nardaggio Alessandro e le parti sono indicate al plurale Tsunami e Nardaggio, rappresentati e difesi …. Pertanto, non si è presenza di un errore materiale , essendo l’istanza frutto di un ’ errata lettura dell’ epigrafe della citata ordinanza di questa Corte n. 16681/20.
2. Invece, può accedersi alla richiesta di aggiungere l’attribuzione dei compensi in favore dell’avvocato intestatario provvedendovi questo Collegio ex officio, concretando la relativa mancanza errore materiale, sebbene proposta la richiesta dalla Tsunami Tech s.r.l. e da Alessandro Nardaggio, privi assolutamente della legittimazione sostanziale e processuale ad agire nonché dell’interesse ad ottenere la richiesta correzione. Con un noto arresto (Cass. 24/07/2012, n. 12962) questa Corte ha ritenuto che “L'errore di fatto cd. revocatorio è l'erronea percezione degli atti di causa (come la supposizione di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa, oppure la supposizione dell'inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita), mentre l'erroredeterminato da una svista di carattere materiale rende esperibile il rimedio dellacorrezione di errore materiale. (Nella specie, l'indicazione di uno solo dei due ricorrenti, sia in motivazione che nel dispositivo e, altresì, l'omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese avanzata dal difensoreantistatario)”.
Ciò alla stregua dell'orientamento seguito dalleSezioni Unite, n. 16037 /2010 , che hanno ritenuto esperibile il rimedio della correzione di errore materiale, nel caso di omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese da parte del difensore antistatario, legittimato a proporre in proprio l'istanza.
3. In conclusione, l’istanza va accolta in parte de qua nel senso che laddove nell’ordinanza n. 16681/2020 di questa Corte (dal nono al dodicesimo rigo della quinta pagina) è scritto “condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore del controricorrente che liquida in complessivi € 10.000,00 per compensi, oltre 15% spese generali e accessori di legge” deve leggersi ed intendersi “condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità che liquida in complessivi € 10.000,00 per compensi , oltre 15% spese generali e accessori di legge con attribuzione all’avvocato antistatario Salvatore Ruggiero”. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento (Cass. n. 12184 del 2020). Dispone che la correzione sia annotata a cura della Cancelleria sull’originale dell’ordinanzaoggetto della correzione medesima.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l’istanza e dispone che l’ordinanza n. 16681/2020 sia corretta nel senso che laddove è scritto “condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore del controricorrente che liquida in complessivi € 10.000,00 per compensi, oltre 15% spese generali e accessori di legge” deve leggersi ed intendersi “condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità che liquida in complessivi € 10.000,00 per compensi , oltre 15% spese generali e accessori di legge con attribuzione all’avvocato antistatario Salvatore Ruggiero”. Dispone che la correzione sia annotata a cura della