Cassation appeal dismissed due to failure to respond within 40 days, resulting in judgment extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for settlement within the statutory 40-day period. The appellant, representing the Customs Agency, did not request a decision on the appeal after the deadline expired on April 21, 2023. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights and extinguished the proceedings, ordering the appellant to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a proposal for settlement within the prescribed term constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1016/2023 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - AGENZIA DELLE DOGANE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro RAIL HUB MILANO SPA, elettivamente domiciliato in GENOVA VIA VENTI SETTEMBRE 42-5, presso lo studio dell’avvocato ARMELLA SARA (RMLSRA69S60I480P) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro OLMAR SRL, rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo Bruno (c.f.
BRNFPP67M07D969M) e Giorgia Orsi (c.f. RSOGRG74M63D969E), con domicilio eletto, anche telematico, presso il loro studio in Genova, via XX settembre 14/17 -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 2422/2022 depositata il 09/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione in data 21 aprile 2023 della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascun controricorrente in Euro 3 .000,00 ( tremila ) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di l