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Ordinanza — n. 18499/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to renew service of notice on the taxpayer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18499/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the tax agency's cassation appeal inadmissible because the General State Attorney failed to renew the service of notice to the taxpayer as ordered by a prior interlocutory ruling. While the lower court had previously ruled in favor of the taxpayer regarding the lack of prior notification of the tax assessment, the Supreme Court focused on procedural defects in the appeal itself. The decision rests on the principle that failure to comply with a mandatory renewal order results in the immediate inadmissibility of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 291 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.: The failure to renew the service of notice, as ordered by an interlocutory ruling, renders a cassation appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility renewal of service notice tax agency procedural defect interlocutory ruling compliance general state attorney duty comunicazione fiscale tassazione dell'IVA notificazione viziata

Disposizioni normative citate

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Art. 291 c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
CONSIDERATO CHE - C on il primo motivo d i ricorso , l ’ Agenzia de duce la nullità della sentenza e/o del procedimento, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
CONSIDERATO CHE - C on il primo motivo d i ricorso , l ’ Agenzia de duce la nullità della sentenza e/o del procedimento, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992
Art. 92, comma 2 c.p.c.
art. 291 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. 14/01/2008, n. 625
Cass. 18/01/2013, n. 1226
Cass. 18/01/2013, n. 1226); - non avendo la contribuente svolto attività difensiva in questa sede, nulla va disposto sulle spese con riferimento alla medesima, mentre se ne dispone la compensazione, stante l’identità delle rispettive posizioni processuali, fra l’Agenzia delle Entrate e Riscossione Sicilia s.p.a.
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Testo completo

seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 26889/2015R.G. proposto da Agenzia delle Entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.; –ricorrente – contro Stella Massimiliano –intimato e nei confronti di Riscossione Sicilia s.p.a., rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Di Stefano presso il cui studio in Comiso, via Gen. Girlando n. 5/b, è elettivamente domiciliata, giusta procura speciale in calce al controricorso - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l l a Sicilia – sezione staccata di Siracusa n. 1 452 / 16 / 20 1 5 , depositata il 9.04.2015.

Oggetto: Tributi– Cartella di pagamento Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del30 maggio 2023 dal Consigliere Tania Hmeljak. RILEVATO CHE - La CTP di Siracusa rigettava il ricorso proposto da Stella Massimiliano avverso l a cartella di pagamento , emessa a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, per IVA e IRPEF, in relazione all’anno 2008; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Sicilia – sezione staccata di Siracusa accoglieva l’appello proposto dal contribuente , rilevando che l’Agenzia aveva l’obbligo di comunicare l’esito della liquidazione con avviso bonario ai sensi del combinato disposto degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000, in quanto aveva proceduto alla rettifica del reddito relativo all’anno 2008; l’Ufficio non aveva provato di avere notificato detta comunicazione prima di procedere alla notificazione della cartella esattoriale, non avendo prodotto copia della raccomandata con la quale la comunicazione sarebbe stata inviata all’intermediario del contribuente; -l ’Agenzia delle entr ate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato atre motivi; -il contribuente rimaneva intimato; -Riscossione Sicilia depositava controricorso.

CONSIDERATO CHE - C on il primo motivo d i ricorso , l ’ Agenzia de duce la nullità della sentenza e/o del procedimento, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., avendo la CTR disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata presentazione del reclamo - mediazione;- con il secondo motivo, lamenta la viola zione e/o falsa applicazione degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., avendo la CTR ritenuto erroneamente che fosse necessaria la previa notificazione dell’avviso bonario la cui mancanza, invece, non inficiava la validità della cartella di pagamento; - con il terzo motivo, denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 92, comma 2, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR condannato l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, nel quale la stessa era risultata vittoriosa; - con ordinanza interlocutoria del 9.07.2021, questa Corte disponeva la rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione al contribuente, assegnando il termine di novanta giorni dalla comunicazione della stessa ordinanza per l'adempimento da parte della ricorrente; - non avendo l’Avvocatura generale del lo Stato provveduto a rinotificare il ricorso nei confronti dell’intimata, come disposto nella predetta ordinanza, ritualmente comunicata, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso, in applicazione del principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “La mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell'art. 291 cod. proc. civ. per un vizio implicante la nullità della stessa, determina, nell'ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per cassazione, l'inammissibilità del medesimo, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso” (Cass. 14/01/2008, n. 625;

Cass. 18/01/2013, n. 1226); - non avendo la contribuente svolto attività difensiva in questa sede, nulla va disposto sulle spese con riferimento alla medesima, mentre se ne dispone la compensazione, stante l’identità delle rispettive posizioni processuali, fra l’Agenzia delle Entrate e Riscossione Sicilia s.p.a.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese tra le