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Ordinanza — n. 18476/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal by accepting postal receipt lists as valid proof of timely notification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18476/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court allowed the tax agency's appeal, overturning the regional court's dismissal based on procedural timeliness. The lower court had rejected the appeal because the agency failed to submit a formal shipping receipt, relying instead on a postal list. The court ruled that such lists with official postmarks constitute valid proof of delivery within the statutory deadline.

Regesto Legislator

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Art. 327 c.p.c.; Art. 360, n. 3 c.p.c.: In tax proceedings, a postal transmission list with a postmark serves as valid proof of timely notification, rendering the lack of a formal shipping receipt irrelevant.

Parole chiave

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tax appeal timeliness postal notification proof postmark validity procedural deadline administrative litigation procedura di ricupero d'imposta ritiro della domanda di revisione azione di rettifica

Disposizioni normative citate

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Art. 327 c.p.c.
Art. 360, n. 3 c.p.c.
546/1992”, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 22, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
Art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, Sentenza n. 13452 del 29/05/2017
Cass., Sez. 5, Sentenza n. 24726 del 11/08/2022
Cass., Sez. 5, Sentenza n. 24726 del 11/08/2022).
Cass., Sez. 5, Sentenza n. 22878 del 29/09/2017
Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 4151 del 18/02/2020
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 455/2022proposto da: Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.:80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro Lopez Ercole; -intimato – -avverso l a sentenza n. 1744/04 / 20 2 1 emessa d a l la CTR Calabria in data 18/05/2021e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta; Rilevato che 1. Lopez Ercole proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Avviso rettifica e liquidazione maggiori imposte di registro ed ipocatastali – Appello inammissibile – Mancanza ricevuta spedizione notifica Provinciale di Crotone avverso l’avviso di rettifica e liquidazione concernente maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale riferite ad un atto di compravendita registrato il 23.1.2012.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso.

3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale Calabria dichiarava inammissibile il gravame, evidenziando che alla distinta prodotta dall’Agenzia, concernente la notifica del ricorso in appello, che attestava la data di spedizione del 7.6.2019 non poteva essere riconosciuta alcuna valenza probatoria (essendo detto esemplare irrituale rispetto al modello postale) e che la data di ricezione della raccomandata contenentel’appello (10.6.2019), indirizzata al difensore della controparte, non era, invece, rispettosa del termine ultimo di legge (scadente il 7.6.2019) per impugnare a pena di decadenza la sentenza di primo grado.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motiv o . Lopez Ercole non ha svolto difese. Considerato che 1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la “violazione e falsa applicazione degli artt. 22, comma 1, e 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992”, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR erroneamente, a suo dire, negato la natura probatoria all’elenco delle raccomandate consegnate alle Poste Italiane, che aveva provveduto al ritiro apponendo il timbro postale sul foglio stesso in segno di ricevuta. 1.1.

Il motivo è fondato. Nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 13452 del 29/05/2017; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 24726 del 11/08/2022). Ebbene, nel giudizio tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell’atto d’appello per il notificante nel termine di cui all'art.327 cod. proc. civ., è validamente fornita dall’elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste, non potendosi attribuire all’apposizione di quest’ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all’ufficio postale.

In applicazione di tale principio, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 22878 del 29/09/2017 ha ritenuto la piena equiparabilità, ai fini della prova della regolarità della notifica delle impugnazioni, della produzione, in luogo delle singole ricevute di spedizione delle raccomandate, di una distinta di spedizione degli appelli, recante gli estremi delle stesse, valendo l’indicazione in essa di destinatario, data e spese ad attribuire al timbro postale il significato di attestazione della consegna, pur in assenza di dicitura di avvenuta ricezione (conf.

Cass., Sez. 6 -5, Ordinanza n. 4151 del 18/02/2020). Nel caso di specie, la ricorrente ha, in osservanza del principio di autosufficienza, trascritto (cfr. pagg. 7-11 del ricorso) le distinte di spedizione tramite raccomandata datate 7.6.2019 con annessi avvisi di ricevimento presso il domicilio del difensore del contribuente notificati, rispettivamente, il 25.2019 (per compiuta giacenza) ed il 21.6.2019, il tutto per come si evince dai timbri apposti da Poste Italiane sulle rispettive distinte di spedizione e dagli avvisi di ricevimento. Premesso che i numeri delle raccomandate indicati nelle distinte coincidono con quelli risultanti dagli avvisi di ricevimento, risulta, quindi, adeguatamente provata la spedizione del ricorso in appello in data 7.6.2019 e, dunque, nel rispetto del termine ultimo per impugnare la sentenza di primo grado depositata il 7.12.2018, che scadeva proprio in quella data.

Ne deriva che erroneamente la CTR ha dichiarato l’appello proposto dall’Agenzia inammissibile per tardività.

2. Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata va cassata, con conseguente rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in differente composizione