Italian tax debt under 1,000 euros automatically annulled by new 2023 budget law, dismissing all cassation appeals.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the subject matter of the dispute ceased due to the automatic annulment of the tax debt under the new 2023 budget law. The appellant argued for procedural violations regarding notification dates and irreperibility, but the debt fell below the 1,000 euro threshold for automatic cancellation. Consequently, the court dismissed all cassation appeals and ordered the parties to share litigation costs equally.
Regesto Legislator
Generato dall'IALegge di bilancio 2023, art. 1; automatic annulment of tax debts under 1,000 euros ceases the subject matter of the dispute without further action.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18218/2017 R.G. proposto da : COSENTINO CARMINE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CESI 21, presso lo studio dell’avvocato TORRISI SALVATORE (TRRSVT66T11H501M) rappresentato e difeso dall'avvocato STANCATI CARLA (STNCRL61D51H501Q) -ricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
L'AQUILA n. 24/2017 depositata il09/01/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/05/2023dal Consigliere FABIO DI PISA. RILEVATO CHE 1. la Commissione Tributaria Regionale dell’Abbruzzo, con la sentenza n. 24/5/2017 depositata in data 09/1/2017 e non notificata, rigettava l’appello proposto da Carmine Cosentino avverso la sentenza di primo grado in forza della quale era statorigettato il ricorso avverso la cartella di pagamento n. 1082014000320693000 con cui era stato intimato il pagamentodella complessiva somma di euro 833,48 relativa ad imposta di registro anno 2013, sanzioni ed interessi;
2. la Commissione Tributaria Regionale, nel confermare le statuizioni del primo giudice, ribadiva l’inammissibilità del ricorso proposto oltre giorni sessanta dalla notifica del sollecito di pagamento n. 1082201490052144411000 prodromico alla cartella n. 1082014000320693000 nonchè la ritualità della notifica della detta cartella;
3. Carmine Cosentino propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi;
4. Agenzia delle Entrate è rimasta intimata; CONSIDERATO CHE 1. con il primo motivo del ricorso si deduce, ex art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.; 1.1. ad avviso di parte ricorrente nonostante fosse stata impugnata la cartella di pagamento n. 1082014000320693000 i giudici di appello avevano preso a riferimento quale dies a quo, per verificare la tempestività dell’impugnazione, la data in cui il contribuente aveva ricevuto notizia del sollecito di pagamento;
2. con il secondo motivo si deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione degli artt. 21 e 29 d.lgs. 546/1992; 2.1. secondo parte ricorrente, la sentenza era da ritenere, comunque, erronea in diritto in quanto avrebbe dovuto fare riferimento alla data della notifica della cartella di pagamento n. 1082014000320693000;
3. con il terzo motivo si deduce, exart. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione degli artt. 2700, 2712, 2714 cod. civ., 221 e segg. cod. proc. civ., 60, comma 1, lett.
e) d.P.R. 600/1973 e 26, comma 4, d.P.R. 602/1973; 3.1. viene dedotto che, erroneamente, i giudici di appello avevano ritenuto assistita da pubblica fede la dizione dell’ufficiale della riscossione di cui alla relata di notifica “da info sul posto è sconosciuto”;
4. con il quarto motivo si deduce, ex art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti; 4.1. si assume che la Commissione Tributaria Regionale non aveva esaminato la questione relativa alla nullità insanabile della notificazione eseguita da Equitalia sia in ipotesi di applicazione dell’art. 60, comma 1, lett.
e) d.P.R. 600/1973 cui rinvia l’art. 26 d.P.R. 602/1973 (c.d. irreperibilità assoluta) che in ipotesi di applicazione dell’art. 26, comma 4, d.P.R. 602/1973 e 140 cod. proc. civ. (irreperibilità relativa);
5. preliminarmente si osserva che, in pendenza di giudizio, è stata emanata la legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023, che all’ art. 1, commi 222 e segg. , ha prev isto lo stralcio ex lege dei debiti tributari che non superano l'importo di euro 1.000,00, norma che non richiede la presentazione di alcuna domanda da parte degli interessati, perché l'annullamento è automatico; 5.1. in particolare tale disposizione normativa ha stabilito che “Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorche' compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto - legge 30 aprile 2019, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184a 198, della legge 30 dicembre 2018, n.145 ”; la pretes a tributari a oggetto del presente giudizio, come si evince daltenore del ricorso e della sentenza impugnata, rientra per natura giuridica, ammontare ed arco temporale di riferimento nell'ambito operativo della disposizione sopra riportata; 5.3. deve, pertanto , essere dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento al debito tributario in questione; 5.4. sussistono i presupposti di legge, rappresentati dall’intervenuto annullamento dell’atto impositivo sulla base di un sopravvenuto intervento legislativo, per compensare integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio;
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere; compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consig