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Ordinanza — n. 18411/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to double conformity of first and second instance decisions under civil procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18411/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision to uphold a provincial court's dismissal of his VAT payment order. The taxpayer argued that the appellate court failed to examine decisive facts regarding unpaid professional fees and missing invoices, claiming the lower courts reached different conclusions on the same issues. The court ruled that because the factual basis for both the first and second instance decisions was identical, the appeal was inadmissible under the double conformity principle.

Regesto Legislator

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Art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ.; Art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.: An appeal is inadmissible if the reasons of fact relied upon for the first and second instance decisions are not different, as this violates the double conformity principle.

Parole chiave

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double conformity principle tax appeal inadmissibility identical factual basis civil procedure code VAT payment order dichiarazione fiscale tardiva omissione della contabilità fatture impagate

Disposizioni normative citate

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Art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ.
"doppia conforme" di cui all'art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., introdotto dall'articolo 54, comma 1, lett.
Art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE - C on i l prim o motiv o , il ricorrente lamenta , in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 54, comma 1, lett. a), d.l. 22 giugno 2012, n. 83
Art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.300,00, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.300,00, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 266860 del 18/12/2014
Cass. n. 11439 dell'11/05/2018
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Testo completo

la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 15574/2016 R.G. proposto da Zougheib Jamal, rappresentat o e difes o d a ll’avvocato Roberto Clerici, elettivamente domiciliato i n Roma, via Paolo Frisi n. 24 , presso lo studio dell’avvocato Cecilia Rizzica, giusta procura speciale in calceal ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Lombardian. 5389/07/2015, depositata il 14.12.201 5 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2022dal Consigliere Tania Hmeljak. RILEVATO CHE Oggetto: Tributi, Cartella di pagamento, IVAe altro - La Commissione tributaria provinciale di Milano rigettava il ricorso proposto da Zougheib Jamal avverso la cartella di pagamento , per IVAa saldo e addizionale regionale, per l’anno 2008 ; - c on la sentenza indicata in epigrafe , la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l ’appello proposto da l contribuenterilevando che: - le affermazioni contenute nell’appello non erano state adeguatamente dimostrate, non avendo il contribuente prodotto le fatture emesse nell’anno 2008, al fine di consentire una esatta ricostruzione della situazione contabile, e le dichiarazioni dei redditi degli anni successivi, al fine di verificare il versamento delle imposte e dell’IVA, in relazione alle fatture che sarebbero state pagate tardivamente dall’amministrazione giudiziaria; - il contribuente non aveva comunque provveduto a re ttificare nei termini la propria dichiarazione, rendendo così difficoltosa la ricostruzione degli incassi; - Zougheib Jamal impu gnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato aquattro motivi ; -l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.

CONSIDERATO CHE - C on i l prim o motiv o , il ricorrente lamenta , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, riguardante la mancata corresponsione, nell’anno 2008 , dell’importo di euro 35.764,00, a titolo di compensi professionali; - c on il secondo motivo, deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, riguardante il deposito nel giudizio d’appello delle copie di tutte le fatture emesse dal contribuente nell’anno 2008;-con il terzo motivo, deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 , cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, riguardante la corresponsione al contribuente nell’anno 2008 del minore compenso di euro 61.710,00, come è stato dimostrato dalla produzione nel giudizio di appello delle attestazioni rilasciate dall’Autorità giudiziaria, e non di quello maggiore, pari ad euro 94.994,00, erroneamente indicato nella dichiarazione dei redditi mod.

Unico 760/2009; - c on il quarto motivo, deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, riguardante la dichiarazione rilasciata dagli Uffici giudiziari, dalla quale si desumeva che alla data del 29.10.2009 erano ancora giacenti presso l’Ufficio del funzionario delegato per le Spese di Giustizia presso la Corte di Appello di Milano gli ordini di pagamento relativi ai compensi professionali fatturati dal contribuente nell’anno 2008, per l’importo complessivo di euro 22.552,00, come comprovato dalla certificazione del Tribunale di Monza; - i predetti motivi, che possono essere esaminati unitariamente, in quanto connessi, sono tutti inammissibili, operando il limite della c.d. "doppia conforme" di cui all'art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., introdotto dall'articolo 54, comma 1, lett. a), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, espressamente eccepito dalla controricorrente ed applicabile ratione temporisnel presente giudizio, atteso che l’appello avverso la sentenza di primo grado risulta depositato in data 5.12.2014 , non avendo il ricorrente dimostrato che le ragioni di fatto, poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di appello, erano fra loro diverse (ex multis, Cass. n. 266860 del 18/12/2014;Cass. n. 11439 dell’11/05/2018);- in conclusione, il ricorso va rigettato e le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.300,00, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così