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Decreto — n. 18382/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 18382/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 18382/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3107/2023 R.G. proposto da : FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA, elettivamente domiciliata in SEREGNO V.FRATELLI DANDOLO 4, presso lo studio dell’avvocato ROBERTA MINOTTI che larappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata- avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA LOMBARDIA n.2662/2022 depositata il 22/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese processuali non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 18382/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA, elettivamente domiciliata in SEREGNO V.FRATELLI DANDOLO 4, presso lo studio dell’avvocato ROBERTA MINOTTI che larappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata- avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA LOMBARDIA n.2662/2022 depositata il 22/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese processuali non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

Parole chiave

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spese di procedura spese di gratuito patrocinio spese d'esecuzione spese inutili accollo delle spese indennità di patrocinio

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
DELLA LOMBARDIA n.2662/2022 depositata il 22/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese processuali non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3107/2023 R.G. proposto da : FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA, elettivamente domiciliata in SEREGNO V.FRATELLI DANDOLO 4, presso lo studio dell’avvocato ROBERTA MINOTTI che larappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata- avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA LOMBARDIA n.2662/2022 depositata il 22/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese processuali non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma,il 24/06