Decreto — n. 18377/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1635/2023 R.G. proposto da : BARATTELLI STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A FRIGGERI 111, presso lo studio dell’avvocato BARATTELLI STEFANO (BRTSFN56C22A345A) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliat e in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrenti- nonché contro AGENZIA ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE L'AQUILA -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 18377/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : BARATTELLI STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A FRIGGERI 111, presso lo studio dell’avvocato BARATTELLI STEFANO (BRTSFN56C22A345A) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliat e in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrenti- nonché contro AGENZIA ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE L'AQUILA -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1635/2023 R.G. proposto da : BARATTELLI STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A FRIGGERI 111, presso lo studio dell’avvocato BARATTELLI STEFANO (BRTSFN56C22A345A) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliat e in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrenti- nonché contro AGENZIA ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE L'AQUILA -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
ABRUZZO n.349/2022 depositata il 06/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione in data 21 aprile 2023 della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 27 0,00 ( duecentosettanta ) per compensi, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma,i