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Ordinanza — n. 18344/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax collection lawsuits as extinguished by prior definitive payment and administrative closure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18344/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation ordered the dismissal of two merged tax collection lawsuits against a taxpayer. The taxpayer submitted an application for judgment extinction supported by proof of full payment, which the tax authority did not contest. Consequently, the court ruled that the proceedings must be extinguished because the underlying dispute was already definitively resolved.

Regesto Legislator

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Art. 335 c.p.c.; L. 130/2022: When a taxpayer proves full payment and the tax authority accepts the extinction request without objection, the court must declare the judgment extinguished to avoid duplicate proceedings on a resolved matter.

Parole chiave

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judgment extinction tax collection proceedings full payment proof administrative acceptance procedural merger duplicate litigation tax authority response ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 335 c.p.c.
933/2013, chiamati entrambi alla medesima adunanza camerale del 12 maggio 2023; - pertanto, ex art. 335 c.p.c., il giudizio recante il n.
L. 130 del 2022
art. 335 c.p
933/2013, chiamati entrambi alla medesima adunanza camerale del 12 maggio 2023; - pertanto, ex art. 335 c.p.c., il giudizio recante il n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 933/2013 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa come da procura in atti dall’avv. Luca Schiavon con domicilio eletto in Roma presso l’avv. Arturo Maresca nel suo studio in via Faravelli n. 22; –ricorrente – Contro LUCIANO INCANI rappresentato e difeso come da procura speciale in atti dall’avv. Giuseppe Piva (PEC: giuseppe.piva@venezia.pecavvocati.it), dall’avv. Marcello Poggioli Oggetto: estinzione dei giudizi riuniti Cons. Est.

Roberto Succio (PEC: marcello.poggioli@pec.it) e dall’avv. Francesco D’Ayala Valva con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma viale Pariolin. 43 (PEC: francescodayalavalva@ordineavvocatiroma.org) - controricorrente – e nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore - intimata - e sul ricorso iscritto al n. R.G. 1495/2013 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato presso i quali uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) –ricorrente – Contro LUCIANO INCANI rappresentato e difeso come da procura speciale in atti dall’avv.

Giuseppe Piva (PEC: giuseppe.piva@venezia.pecavvocati.it), dall’avv. Marcello Poggioli (PEC: marcello.poggioli@pec.it) e dall’avv. Francesco D’Ayala Valva con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma viale Parioli n. 43 (PEC: ) - controricorrente – e nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE in persona del Presidente pro temporerappresentata e difesa come da procura in atti dall’avv. Luca Schiavon con domicilio eletto in Roma, presso lo studio dell’avv. Arturo Maresca in via Faravelli n. 22; - controricorrente e ricorrente incidentale - entrambi a vverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale del Veneto n. 54/25/11 depositata in data 16/11/2011, non notificata, Cons. Est.

Roberto Succio udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/05/2023 dal Consigliere Relatore Roberto Succio; Rilevato e considerato che: - preliminarmente, la Corte rileva che la sentenza oggetto del giudizio n. r.g. 1495/2013 è la medesima pronuncia oggetto della controversia pendente di fronte a questa Corte e iscritta al n. r.g. 933/2013, chiamati entrambi alla medesima adunanza camerale del 12 maggio 2023; - pertanto, ex art. 335 c.p.c., il giudizio recante il n. r.g. 1495/2013 va riunito a quello portante il n. r.g. 933/2013; - è poi in atti, depositata in data 22 febbraio 2023 in entrambi i processi di cui ai sopradetti r.g. 933/2013 e r.g. 1495/2013, istanza ex art. L. 130 del 2022 con la quale il contribuente chiede l’estinzione del giudizio, in quanto la controversia risulta definita; - l’istanza è completa dalla documentazione attestante il pagamento del dovuto; non risulta esser stato interposto diniego da parte dell’Amministrazione Finanziaria e il concessionario per la riscossione è parte costituita; - deve quindi pronunciarsi l’estinzione dei giudizi riuniti; - le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno anticipate; p.q.m. dichiara l’es