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Ordinanza — n. 18333/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to client's withdrawal; court ruled judgment extinguished with cost compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18333/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the case. Although the lower tribunal had rejected the tax assessment claims regarding local fees, the parties subsequently agreed to terminate the proceedings. Consequently, the court ruled that the litigation costs must be fully compensated between the parties rather than imposed on the withdrawing appellant.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002: A withdrawal of appeal under Art. 390 c.p.c. extinguishes the proceedings, precluding the application of the rule requiring the non-victorious party to pay the unified contribution.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings compensation of costs cassation appeal unified contribution tassa sui rifiuti contributo speciale di riassorbimento rifiuti urbani

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Con nota del 21 maggio 2021 la ricorrente, in persona del legale rappresentante, dichiarava di rinunciare al ricorso per cassazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 390 c.p.c., con richiesta di compensazione delle spese di lite.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 390 c.p
Con nota del 21 maggio 2021 la ricorrente, in persona del legale rappresentante, dichiarava di rinunciare al ricorso per cassazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 390 c.p.c., con richiesta di compensazione delle spese di lite.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560
L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni dalla norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass.
Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485
19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass.
Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140
25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass.
Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400
10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400).
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18958/2019proposto da: ROMEOAUTO S.P.A. con sede in Gubbio, Fraz. Ponte d'Assi, n. 9 (C.F./P.Iva: 00613850544), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore Michele Saldi, nato a Gubbio il 29/11/1977 (C.F.: SLD MHL 77S29 E256C), rappresentata e difesa, come daprocura a margine del ricorso, dall'Avv. Francesco D. Pugliese (C.F.: PGL FNC 59C09 A4850; indirizzi per le comunicazioni: PEC: francescodomenico.pugliese@avvocatiperugiapec.it; fax 075/5009518) ed elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Nomentana n. 91, presso lo Studio dell'Avv.

Giovanni Beatrice; -ricorrente - contro SO.GE.PU. S.p.A. (C.F.: 83002370480 ) , in persona del f unzionario responsabile pro tempore, Dott. Ing. Luca Giannini, rappresentato e difeso Avvisi accertamento Tarsu, Tia, Tares e Tari – Rinuncia al ricorso per cassazione dall'Avv. Christian Giangrande (C.F.: GNGCRS72C27H501E ) , in forza di procura in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Rita Colleluori, in Roma, alla Via E. Gianturco n. 11, il quale si dichiara disponibile a ricevere avvisi e comunicazioni al numero di fax 0534/520011 o alla pec christiangiangrande@ordineavvocatibopec.it; - controricorrente - e Comune di Città di Castello; -intimato – - avverso l a sente nza n. 4 89 / 1 / 20 18 emessa d a l la CTR Umbria in data 10/12/2018 e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott.

Andrea Penta; Rilevato che 1. La Romeo Auto s.p.a. impugnava gli avvisi di accertamenti relativi alle imposte Tarsu, Tia, Tares e Tari dovute al Comune di Città di Castello per gli anni dal 2010 al 2015.

2. La CTP di Perugia rigettava il ricorso.

3. Sull’impugnazione della contribuente, la Commissione Tributaria Regionale Umbria rigettava il gravame, evidenziando che, quanto alla legittimazione della Sogepu, era in facoltà degli enti pubblici affidare a società partecipate e controllate le attività di accertamento e riscossione dei tributi locali, gli avvisi di accertamento erano stati notificati entro il quinquennio prescritto sul piano normativo, la contribuente avrebbe dovuto provare di produrre rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani e smaltiti in proprio e di aver proposto un’autonoma domanda all’ente finalizzata ad ottenere l’esenzione dal pagamento della tassa e gli avvisi avevano assolto all’onere motivazionale, indicando la superficie tassabile e le tariffe, descrivendo consistenza ed ubicazione dell’immobile e qualificando l’attività d’impresa svolta dalla contribuente.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la Romeo Auto s.p.a. sulla basedi otto motivi. La SO.GE.PU. s.p.a. ha resistito con controricorso. Il Comune di Città di Castello non ha svolto difese.Considerato che 1. Con nota del 21 maggio 2021 la ricorrente, in persona del legale rappresentante, dichiarava di rinunciare al ricorso per cassazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 390 c.p.c., con richiesta di compensazione delle spese di lite. A sua volta, la SO.GE.PU. s.p.a., con memoria di pari data, accettava, in persona del legale rappresentante, la operata rinuncia con compensazione integrale delle spese di lite.

2. Deve, pertanto, essere pronunciata l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere. Tenuto conto dell’oggetto della controversia e dell’accordo raggiunto dalle parti in proposito, le spese processuali del giudizio di legittimità devono essere dichiarate interamente compensate tra le parti. 2.1. Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n.228, circa l'obbligo per il ricorrente, anche incidentale, non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione.

L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni dalla norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400).

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere; dichiara compensate tra le parti spese di lite.Cosìdeciso