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Decreto — n. 18331/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 18331/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 18331/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19324/2022 R.G. proposto da : BERTONI GIANFRANCO, elettivamente domiciliato in REGGIO EMILIA VIA GUSTAVO MODENA, 23, presso lo studio dell’avvocato PITTONE MARZIA che lo rappresenta e difende -ricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM. TRIBUTARIA REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA n.268/2022depositata il 01/03/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 18331/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : BERTONI GIANFRANCO, elettivamente domiciliato in REGGIO EMILIA VIA GUSTAVO MODENA, 23, presso lo studio dell’avvocato PITTONE MARZIA che lo rappresenta e difende -ricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM. TRIBUTARIA REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA n.268/2022depositata il 01/03/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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diritto a un difensore prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria spese di difesa carenza di legittimazione assicurazione di protezione giuridica diritto di agire in giudizio

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
TRIBUTARIA REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA n.268/2022depositata il 01/03/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19324/2022 R.G. proposto da : BERTONI GIANFRANCO, elettivamente domiciliato in REGGIO EMILIA VIA GUSTAVO MODENA, 23, presso lo studio dell’avvocato PITTONE MARZIA che lo rappresenta e difende -ricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM. TRIBUTARIA REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA n.268/2022depositata il 01/03/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma,il 24/06/202