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Ordinanza — n. 18319/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows partial appeal against environmental tax exemption, ruling fixed fee applies to rural agricultural land.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18319/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court accepted the appeal filed by Andreani Tributi S.r.L. against the Lazio Regional Tax Commission's decision exempting agricultural properties from the Environmental Sanitation Fee (TIA). While the court upheld the exemption for the variable portion of the fee based on the lack of urban waste production, it found a legal violation in the total exemption from the fixed fee. The court ruled that the fixed fee must be paid for properties potentially suitable for urban waste, regardless of their actual agricultural use or lack of waste generation.

Regesto Legislator

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Art. 10 Regolamento TIA; Art. 1, 641 legge 147/2013: The fixed portion of the Environmental Sanitation Fee is not exempted for rural agricultural land, as it covers investment costs for all potentially polluting properties, whereas the variable portion may be exempted if no urban waste is produced.

Parole chiave

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Environmental Sanitation Fee Rural Agricultural Land Fixed Fee Exemption Urban Waste Production Taxation Violation Cassation Appeal Regional Tax Commission zone rurali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.
19087/2017della Commissione tributaria provinciale diRoma, che aveva respinto il ricorso avverso avviso di accertamento TIA 2010/2011; il contribuenteresiste con controricorso CONSIDERATO CHE 1.1.con unico motivo di ricorso la società ricorrente denuncia , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.
Art. 10 Regolamento TIA del Comune di Tivoli
civ., violazione dell’art. 10 Regolamento TIA del Comune di Tivoli e dell’art.
Art. 1, 641, legge 27 dicembre 2013, n. 147
civ., violazione dell’art. 10 Regolamento TIA del Comune di Tivoli e dell’art.
d.lgs. 5/2/1997, n. 22, art. 49, comma 3
22, art. 49, comma3, dispone che la tariffa di igiene ambientale (cd.
d.m. 26/7/2012 (Ministero delle Finanze)
1 del d.m. 26/7/2012 (Ministero delle Finanze); 1.8.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., 24 luglio 2009, n. 238
Cass., 22 marzo 2022, n. 9178
Cass., 22 marzo 2022, n. 9178; Cass., 27 febbraio 2020, n.
Cass., 27 febbraio 2020, n. 5360
9178; Cass., 27 febbraio 2020, n. 5360; Cass., 23 maggio 2019, n.
Cass., 23 maggio 2019, n. 14038
5360; Cass., 23 maggio 2019, n. 14038; Cass., 22 settembre 2017, n.
Cass., 22 settembre 2017, n. 22127
14038; Cass., 22 settembre 2017, n. 22127); 1.4.
Cass., 13 agosto 2020, nn. 16994 e 16995
Cass., 13 agosto 2020, nn. 16994 e 16995; Cass., 27 febbraio 2020, n.
Cass., 12 agosto 2021, nn. 22772 e 22773
5360; Cass., 12 agosto 2021, nn. 22772 e 22773; Cass., 22 ottobre 2021, n.
Cass., 22 ottobre 2021, n. 29542
22772 e 22773; Cass., 22 ottobre 2021, n. 29542; Cass., 9 novembre 2021, nn.
Cass., 9 novembre 2021, nn. 32603 e 32604
29542; Cass., 9 novembre 2021, nn. 32603 e 32604; Cass., 22 aprile 2022, n.
Cass., 22 aprile 2022, n. 12850
32603 e 32604; Cass., 22 aprile 2022, n. 12850);
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 15788-2019proposto da: ANDREANI TRIBUTI S.r.L. , in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avvocato PIETRO DI BENEDETTO, che la rappresenta e dife nde giusta procura speciale estesa in calce al ricorso -ricorrente – contro MAZZA NICOLÒ, elettivamente domiciliato in Roma, presso l o studio dell’Avvocato EDMONDO TOMASELLI, che lo rappresenta e dife nde giusta procura speciale estesa in calceal contro ricorso -controricorrente– avverso la sentenza n. 7994/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdel LAZIO , depositata il 16/11/2018 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/6/2023 dal Consigliere Relatore Dott. ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Andreani Tributi S.r.L. propone ricorso, affidato ad unico motiv o , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva accolto l’appello proposto da Nicolò Mazza, titolare dell’impresa agricola «Allevament i Fez» , avverso la sentenza n. 19087/2017della Commissione tributaria provinciale diRoma, che aveva respinto il ricorso avverso avviso di accertamento TIA 2010/2011; il contribuenteresiste con controricorso CONSIDERATO CHE 1.1.con unico motivo di ricorso la società ricorrente denuncia , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 10 Regolamento TIA del Comune di Tivoli e dell’art. 1, 641,legge 27 dicembre 2013, n. 147 per averela Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto che andassero esenti dalla tassazione sui rifiuti (TIA)gli immobili sottoposti ad accertamento essendo stata provata la ruralità degli stessi; 1.2. il d.lgs. 5/2/1997, n. 22, art. 49, comma3, dispone che la tariffa di igiene ambientale (cd.

TIA) «deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale»; 1.3. per quanto sia stata rilevata una sostanziale continuità regolativa col previgente regime impositivo- costituendo la TIA «una mera variante della TARSU» già disciplinata dal d.lgs. n. 507 del 1993, della quale ha conservato la qualifica di tributo propria di quest'ultima (così Corte Cost., 24 luglio 2009, n. 238), -ciò non di meno lo stesso Giudice delle leggi, e la Corte, hanno avuto modo di rimarcare alcune peculiarità applicative della Tariffa con riferimento, in specie, alla sua articolazione (in una quota fissa ed in una quota variabile) ed alle conseguenti implicazioni sulla tassazione delle aree produttive di rifiuti urbani ovvero speciali, assimilati o meno (cfr.

Cass., 22 marzo 2022, n. 9178; Cass., 27 febbraio 2020, n. 5360; Cass., 23 maggio 2019, n. 14038; Cass., 22 settembre 2017, n. 22127); 1.4. si è, così, rilevato che il presupposto impositivo si correla al possesso o alla detenzione di superfici astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, e che «la qualità e quantità di rifiuti prodotti incide nella determinazione della quota variabile della TIA che può essere legittimamente pretesa, in misura intera o ridotta, solo in presenza di una effettiva produzione di rifiuti urbani o assimilati, con conseguente esclusione dell'assoggettamento a tale parte del tributo di quelle superfici ove il contribuente dimostri di non produrre rifiuti o di produrre esclusivamente rifiuti speciali smaltiti, pertanto, autonomamente» (così Cass., 23 maggio 2019, n. 14038, cit.); 1.5. ciò, del resto, in coerenza con la natura, cd. universale, della Tariffa - in quanto « o gni edificio che si trovi sul territorio comunale, … è normativamente considerato come potenzialmente idoneo, per le attività che vi si potrebbero svolgere, a produrre rifiuti urbani» (cfr.

Cass., 27 febbraio 2020, n. 5360) - ed in conseguenza della cennata articolazione tariffaria che - quanto alla quota fissa («determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti»; art. 49, c. 4, cit.)- «ha la funzione di coprire il costo dei servizi di smaltimento concernenti i rifiuti non solo "interni", cioè prodotti o producibili dal singolo soggetto passivoche può avvalersi del servizio, ma anche "esterni", quali i "rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico", e quindi di coprire anche le pubbliche spese afferenti ad un servizio indivisibile, reso a favore della collettività e non riconducibile a un rapporto sinallagmatico con il singolo utente» (cfr.

Cass.23 maggio 2019, n. 14038); 1.6.ciò posto, mette conto osservare che l’art. 10 del Regolamento TIA del Comune di Tivoli, adottato con deliberazione numero 38 del 19/7/2006, che le parti hanno ritualmente trascritto nei rispettivi atti difensivi, prevede che «si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i fabbricati di servizio e relative aree accessorie dei fondi rustici»; 1.7. laCommissione tributaria regionale ha escluso l'assoggettabilità alla TIA per il periodo dal 2010 al 20 10 de gli immobili dell’impresa contribuente, iscritti in catasto alle categorieA2 (abit azione di tipo civile) , C2(magazzini e depositi) e C3 (laboratori per arti e mestieri), con specifica annotazione di ruralità ai sensi dell’art. 1 del d.m. 26/7/2012 (Ministero delle Finanze); 1.8. la Commissione tributaria regionale per quanto attiene alla quota variabile ha fatto dunque corretta applicazione delle norme regolamentari testé enunciate, dato il carattere di strumentalità degli immobili all'esercizio dell'attività agricola del contribuente; 1.9.la Commissione Tributaria Regionale è invece incorsa in violazione di legge nell'affermare che la contribuente andava del tutto esente dalla applicazione della T.I.A. sul presupposto della ruralità degli immobili tassati, dovendo affermarsi, invece, che non è ammissibile l'esclusione dalla tassazione degli immobili strumentali all’attività agricola con riferimento al computo della parte fissa della tassa in questione, trattandosi di superficie potenzialmente idonea alla produzione di rifiuti urbani, e ciò a prescindere dalla mancata produzione in concreto degli stessi e dalla mancata fruizione del servizio pubblico ad essi dedicato e che, viceversa, è ammissibile l'esclusione del versamento della parte variabile ogniqualvolta in cui il contribuente sia in grado di dimostrare la mancata produzione su quella determinata superficie di rifiuti conferibili a smaltimento o la produzione esclusiva di rifiuti speciali, non assimilati o assimilabili; 1.10. la censura della ricorrente è dunque fondata limitatamente all’esclusione dell'obbligo del pagamento della quota fissa, che non è parametrata alla quantità dei rifiuti gestiti dal servizio pubblico e ai costi di erogazione di tale servizio, ma è destinata per legge alla «copertura» dei costi di investimento ai quali debbono partecipare tutti i possessori di locali all'interno del territorio comunale, in quanto astrattamente idonei ad ospitare attività antropiche inquinanti e, dunque, a costituire un carico per il gestore del servizio (Cass., 23 maggio 2019, n. 14038;

Cass., 13 agosto 2020, nn. 16994 e 16995; Cass., 27 febbraio 2020, n. 5360; Cass., 12 agosto 2021, nn. 22772 e 22773; Cass., 22 ottobre 2021, n. 29542; Cass., 9 novembre 2021, nn. 32603 e 32604; Cass., 22 aprile 2022, n. 12850);

2. ne segue l’accoglimento del ricorso, nei limiti dianzi illustrati, con cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio, che riconsidererà la fattispecie alla luce dei principi indicati, provvedendo anche sulle spese del presente giudizio di legittimità

P.Q.M.

La Corte accoglie ilricorso nei limiti indicati in motivazione; cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spesedel giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella