Cassation appeal dismissed; parties settle tax dispute and request court declare proceedings extinguished with shared costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Aeroporti di Roma against a regional tax commission decision extinguished. The parties had previously reached a settlement agreement regarding their broader tax dispute, leading the defendant to request the court to formally close the proceedings with shared costs. Consequently, the court ruled that the legal process is terminated without a substantive decision on the tax liability itself.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.: When parties reach a settlement agreement resolving the underlying dispute, the court must declare the proceedings extinguished with shared costs upon joint request, rendering further cassation appeals moot.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4308/2016 R.G. proposto da : Aeroporti di Roma spa, con sede legale in Fiumicino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Livia Salvini presso il cui studio in Roma, V.le Giuseppe Mazzini n. 11, è elettivamente domiciliato, come da procura in atti; -parte ricorrente - contro Comune di Fiumicino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall'avvocato Eugenio Della Valle presso il cui studio in Roma, P.za Giuseppe Mazzini n. 8, è elettivamente domiciliato, come da procura in atti; -parte controricorrente - Ricorso avverso sentenza Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 32/28/15 del 9/1/2015;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 giugno 2023 dal ConsigliereGiacomo Maria Stalla; Osservato che: § 1. Aeroporti di Roma spa ha proposto cinque motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento notificatole dal Comune per Ici 2001 su un immobile ad uso alberghiero insistente su una porzione del sedime aeroportuale di Fiumicino; immobile assegnato in concessione demaniale alla società ricorrente e da questa affidato in sub - concessione esclusiva a favore di altra società, la Icarus spa.
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - la legittimazione tributaria passiva ai fini Ici gravava sul concessionario ex articolo 3, comma 2^, d.lvo 504/92, a nulla rilevando il rapporto di sub-concessione qui instaurato; - tra Aeroporti di Roma ed Icarus era intervenuto un rapporto obbligatorio che andava comunque qualificato in termini di locazione; - non sussisteva l'invocata causa di esenzione di cui all’ art.7 co.1 lett.b) d.lgs 504/92, trattandosi di immobile a destinazione alberghiera di autonoma funzionalità e redditualità, suscettibile di essere accatastato in categoria non E, ma D (come in effetti avvenuto nel 2007); - non sussistevano i presupposti di esenzione dalle sanzioni per incertezza normativa.
Ha resistito con controricorso il Comune di Fiumicino. § 2. Con i cinque motivi di ricorso la società ha lamentato: - erroneo disconoscimento del carattere pubblicistico di sub-concessione del rapporto intercorrente tra Aeroporti di Roma ed Icarus; - erroneo disconoscimento del carattere reale e superficiario, non locatizio, attribuibile a questo rapporto; - omesso esame di fatti decisivi attestanti la natura reale del diritto ascrivibile in capo ad Icarus; - erronea esclusione dei presupposti di iscrizione dell'immobile nella categoria catastale E/1 ai sensi del d.l. 262/06; - erronea esclusione, ai fini sanzionatori, della esimente della obiettiva incertezza interpretativa intorno agli articoli 3 e 7 co.1 lett.b) d.lgs 504/92.
§ 3. In data 14 giugno 2019 la ricorrente Aeroporti di Roma spa ha dichiarato di rinunciare al ricorso con richiesta di compensazione delle spese di lite; ciò a seguito del raggiungimento, in data 21 settembre 2017, di accordo con il Comune di Fiumicino (allegato) in ordine al più ampio contenzioso Ici-Imu tra le parti. Il difensore del controricorrente Comune di Fiumicino ha dichiarato di aderire alla rinuncia a spese compensate. A seguito di quanto sopra, il giudizio va dichiarato estinto a spese compensate, come chiesto congiuntamente dalle parti.
P.Q.M.
v.ti gli artt. 390 e 391 cod.proc.civ.; dichiara estinto il processo; compensa le spese. Così deciso nella camera di con