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Ordinanza — n. 18249/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal due to lack of ritual notification proof and violation of defense rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18249/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against a lower court's rejection of his tax notice. The lower court relied on personal knowledge of a separate proceeding to prove the tax authority's letter was properly mailed, despite the taxpayer's argument that the receipt notice was never produced in evidence. The court ruled that such reliance violates the principle of official knowledge and the right to defense, requiring strict proof of the receipt notice.

Regesto Legislator

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Art. 115 c.p.c.; Art. 97 disp. att. c.p.c.: The court cannot base its conviction on documents known by official duty in a distinct proceeding; proof of ritual notification via postal service requires the production of the receipt notice, not merely evidence of mailing.

Parole chiave

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ritual notification postal service proof right to defense official knowledge tax assessment notice procedural nullity separate proceeding indagine per frode iva

Disposizioni normative citate

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Art. 115 c.p.c.
Evidente che detto giudizio non abbia sul piano istruttorio rifluenza alcuna su quello odierno e che si ponga in attrito con ildivieto di scienza privata, di cui agli art. 115 c.p.c. e 97 disp.
Art. 97 disp. att. c.p.c.
Art. 24 Cost.
Art. 111, comma 2, Cost.
101 c.p.c.) e del giusto processo (art. 111 Cost.), per essere stata la decisione della CTR fondata su documenti estranei al processo e non ritualmente acquisiti nel contraddittorio tra le parti.
Art. 8 della l. n. 890 del 1982
24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd.
Art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992
La CTP di Modena dichiarava inammissibile il ricorso del contribuente, sostenendone la proposizione oltre il termine di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
Art. 360, n. 4 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso viene denunciata la violazione o falsa applicazione, in relazione all'art. 360, n. 4 c.p.c., dell'art.
Art. 101 c.p.c.
4, c.p.c., per violazione dei principi del contraddittorio (art. 101 c.p.c.) e del giusto processo (art.
art. 115 c.p
4 c.p.c., dell'art. 115 c.p.c.
art. 101 c.p
4, c.p.c., per violazione dei principi del contraddittorio (art. 101 c.p.c.) e del giusto processo (art.

Giurisprudenza citata

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sentenza n. 10012 del 15aprile 2021
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22801/2017 R.G. proposto da : ABATE FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA,VIALE DELLE MILIZIE 106, presso lo studio dell’avvocato VACCARO PAOLA MARIA ANGELA (VCCPMR67L41G942D),rappresentato e difeso dall'avvocato GARZILLI MASSIMO (GRZMSM66P26H703H) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE MODENA -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

EMILIA ROMAGNA n. 1976/2017depositata il 19/06/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/12/2022 dal Consigliere SALVATORE LEUZZI. FATTI DI CAUSA L'Agenzia delle entrate, direzione provinciale di Modena, notificava a Francesco Abate, titolare della ditta individuale A.F. Trasporti di Abate Francesco un avviso di accertamento, con il quale recuperava, in relazione all'anno 2007, un maggiore importo dovuto a titolo di IVA, con riferimento a fatture di acquisto emesse, secondo la prospettazione erariale, per operazioni soggettivamente inesistenti.

La CTP di Modena dichiarava inammissibile il ricorso del contribuente, sostenendone la proposizione oltre il termine di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992. Non miglior sorte assisteva il successivo appello del contribuente, che veniva del pari rigettato. Il ricorso per cassazione di Francesco Abate è affidato a due motivi. Resiste con controricorso e memoria l'Agenzia delle entrate. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso viene denunciata la violazione o falsa applicazione, in relazione all'art. 360, n. 4 c.p.c., dell'art. 115 c.p.c. nonché del diritto di difesa, con conseguente nullità della sentenza, per avere la CTR fondato il proprio convincimento sulla tardività del ricorso originariamente proposto dal contribuente, valorizzando un documento, l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito del piego non recapitato presso l’ufficio postale, mai prodotto e/o altrimenti acquisito ritualmente in giudizio, bensì frutto di conoscenza personale da parte dei componenti del collegio in rapporto ad altro, distinto procedimento.

Con il secondo motivo di ricorso si contesta la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., per violazione dei principi del contraddittorio (art. 101 c.p.c.) e del giusto processo (art. 111 Cost.), per essere stata la decisione della CTR fondata su documenti estranei al processo e non ritualmente acquisiti nel contraddittorio tra le parti. Il primo motivo è fondato e va accolto, con assorbimento del secondo. Attraverso la prima censura esposta in ricorso, infatti, il contribuente adduce la circostanza dell’omesso deposito, da parte dell'Agenzia delle entrate dell’unico documento idoneo a fornire la prova della rituale notificazione dell’atto impositivo, id est la comunicazione di avvenuto deposito, c.d.

CAD, prevista dall’art. 8, co. 2, L. n. 890 del 1982. Dalla ricostruzione effettuata dalla CTR è dato evincere che il documento attestante l'avvenuta comunicazione del deposito del primo piego non recapitato per temporanea assenza del destinatario, c.d. CAD, non è mai entrato a far parte del materiale probatorio processuale, in quanto non prodotto, né esibito dalla parte che ha sollevato l’eccezione di tardività dell’originario ricorso del contribuente. Il giudice d’appello, in effetti, osserva che “l’addetto al servizio postale, verificata la temporanea assenza del ricorrente presso il domicilio fiscale-indirizzo di residenza … ha depositato i plichi presso l’ufficio postale in data 17/04/2015 ed ha spedito le C.A.D. con raccomandate”, soggiungendo, per un verso, che negli avvisi di accertamento è riportata, nello spazio in alto a destra “la data del 27/04/2015”, con la dicitura “Atto non ritirato entro 10 gg”, per altro verso, che per la ritualità della notifica “in ogni caso è richiesta sola la prova della spedizione della raccomandata contenente la CAD, risultante, nella specie,dai suddetti incontestati avvisi di ricevimento prodotti in giudizio”.

In sostanza, la CTR ritiene che la notifica si sia perfezionata in data 27 aprile 2015, ancorché non risulti prodotta in giudizio la c.d. CAD. L’assunto del giudice d’appello teso a considerare sufficiente ai fini della ritualità della notifica la documentata spedizione della raccomandata contenente la c.d. CAD si pone in urto frontale con il condiviso indirizzo espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 10012 del 15aprile 2021, a tenore del quale: “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd.

C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa”. Giova anche rilevare che, nel tentativo di corroborare il proprio convincimento, il giudice d’appello attinge tra l’altro alle risultanze isolate nel perimetro di un distinto giudizio fra le medesime parti in causa, contrassegnato dal R.G. n. 2810 del 2016, nel cui ambito la CAD sarebbe stata effettivamente prodotta. Evidente che detto giudizio non abbia sul piano istruttorio rifluenza alcuna su quello odierno e che si ponga in attrito con ildivieto di scienza privata, di cui agli art. 115 c.p.c. e 97 disp. att. c.p.c., la pretesa del giudice di merito, al fine dell'accertamento della ritualità di una notifica, di ritenere dimostrato il relativo fatto costitutivo sulla base di un documento conosciuto ratione officii nel co ntesto di un distinto processo.

Il motivo va, in ultima analisi, accolto. La sentenza d’appello va, pertanto, cassata, con la rimessione della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, che in diversa composizione procederà ad un nuovo esame e alla regolazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata; rinvia per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio, ivi comprese quelle della presente fase