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Ordinanza — n. 18240/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes lower court ruling for apparent lack of reasoning regarding tax exemption criteria.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18240/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Court of First Instance's decision denying a tax refund due to apparent lack of reasoning. The tax authority argued the lower court failed to explain why the service contract did not constitute a transfer concession or a remunerative tariff. The court held that the lower court merely paraphrased legal norms without detailing the logical steps connecting the facts to the law, constituting a fatal defect.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, no. 4 c.p.c.; The Court of Cassation quashes a judgment when the reasoning is merely apparent, failing to articulate the logical process of subsuming concrete facts under abstract legal norms.

Parole chiave

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apparent lack of reasoning tax refund exemption transfer concession remunerative tariff Court of Cassation logical argumentation subsumption process imposta locale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, no. 4 c.p.c.
–Illogicità, in relazione all’art. 360, primo comma, n.4 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate si lamenta che la sentenza della C.T.R.
Art. 11, para. 1, lett. a) numbers 2) and 4) of D.Lgs. n. 446/1997
(d’ora in poi, anche “la contribuente” o “ la società controricorrente ” ) presentò istanza di rimborso dell’Irap versata per l’anno d’imposta 2008, pari ad euro 85.891, ritenendola non dovuta a seguito dell’applicazione della deduzione prevista dall’art. 11, comma 1, lett.
Art. 132, para. 2 no. 4 c.p.c.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
Art. 111, sixth comma, Cost.
c.p.c., dell’art. 111, sesto comma, Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 1-, Ordinanza n. 13248 del 30/06/2020, Rv. 658088 -01
Cass., Sez. 1-, Sentenza n. 12411/2022
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Testo completo

ORDINANZA sulricorso iscritt o al n. 26791 / 20 16 R.G. propost o da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro Sadem S.p.A., in persona del legale r appresentante p.t. , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine dell’atto di costituzione di nuovo difensore, dall’Avvocato Michele Mascolo, elettivamente domiciliata in Roma alla Via Ovidio n. 32, presso lo studio legale Malena Associati; -controricorrente - Ric. n. 26791/2016 sez.

T –ad. 31-3-2023 est. Napolitano A. per la cassazione dellasentenza n. 522/1/16 del la C.T.R. del Piemonte , depositata in data 15/4/2016; udita la relazione della causa svolta dal dott. Angelo Napolitano nella camera di consigliodel 31 marzo 202 3 ; Fatto In data 14 settembre 2010la Sadem S.p.A. (d’ora in poi, anche “la contribuente” o “ la società controricorrente ” ) presentò istanza di rimborso dell’Irap versata per l’anno d’imposta 2008, pari ad euro 85.891, ritenendola non dovuta a seguito dell’applicazione della deduzione prevista dall’art. 11, comma 1, lett. a), numeri 2) e 4) del d.lgs. n. 446 del 1997, originariamente non applicata in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi.

L’Ufficio negò il rimborso, evidenziando che l’agevolazione era esclusa per le imprese operanti in regime di concessione e a tariffa nel settore, tra gli altri, del trasporto pu bblico provinciale , in cui operava la contribuente. Su ricorso della società, la C.T.P. di Torino annullò il diniego di rimborso,non ravvisando l’esistenza, nel contratto di servizio tra la Provincia di Torino e la contribuente, di una tariffa remunerativa per quest’ultima. La C.T.R., su appello dell’Ufficio, confermò la sentenza di primo grado, escludendo che ci si trovasse di fronte sia ad una concessione traslativa, sia ad una tariffa remunerativa.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello, affidato a due motivi. La contribuente resiste con controricorso. Quest’ultima ha depositato una memoria ai sensi dell’art. 380bis.1. c.p.c. Ric. n. 26791/2016 sez. T –ad. 31-3-2023 est. Napolitano A. Diritto 1.Con il primomotivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza per difetto di motivazione o motivazione apparente, per violazione degli artt. 36, comma 2n. 4, e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., dell’art. 111, sesto comma, Cost.

–Illogicità, in relazione all’art. 360, primo comma, n.4 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate si lamenta che la sentenza della C.T.R. contenga una motivazione solo apparente, ma in realtà inidonea a dar conto del percorso logico-giuridico sfociato nella decisione del caso concreto. In particolare, la C.T.R. non avrebbe spiegato né il perché, nel caso concreto posto alla sua attenzione, non ci si trovasse di fronte ad una concessione traslativa della gestione del servizio del trasporto pubblico locale in capo alla società contribuente, né perché la tariffa prevista a favore della società esercente il servizio di trasporto pubblico locale affidatole dalla Provincia di Torino non fosse remunerativa. 1.1.

Il motivo è fondato. Ricorre il vizio di motivazione apparente quando quest’ultima si limita a parafrasare una disposizione normativa senza dar conto del percorso logico seguito dal giudice nel giudizio di sussunzione della fattispecie concreta nella fattispecie astratta prevista dalla legge. La motivazione apparente, dunque, si risolve nell’affermazione apodittica, da parte del giudice, che dalla rappresentazione di determinati fatti consegue una determinata decisione perché quei fatti sono sussumibili in una determinata norma di legge o in un determinato principio di diritto di fonte giurisprudenziale.

Ne risulta, così, una motivazione tautologica , in quanto la sussumibilità non può coincidere con il decisum, essendo essa l’esito di unprocesso logico da motivare nei suoi snodi argomentativi, e dal quale scaturisce la decisione. Nella sentenza impugnata è assente questa distinzione tra il percorso logico-argomentativo del giudizio di sussunzione dei fatti di causa Ric. n. 26791/2016 sez. T –ad. 31-3-2023 est. Napolitano A. nella fattispecie astratta e la decisione , sicché esiste il vizio denunciato dall’Agenzia ricorrente (sul vizio di motivazione apparente, tra le più recenti, si veda Cass., Sez. 1 -, Ordinanza n. 13248 del 30/06/2020, Rv. 658088 -01). 2.Con il secondo motivo di ricorso,formulato in subordine e rubricato “Violazione o falsa applicazione dell’art. 11, primo comma, lett.

a) numeri 2) e 4) del d.lgs. n. 446/1997, artt. 1361, 1367e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione di legge da parte della sentenza impugnata, che non ha riconosciuto la sussistenza dei due presupposti della concessione traslativa e della tariffa remunerativa come motivo di esclusione dell’agevolazione fiscale invocata dalla contribuente. 2.1. Il secondo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo, dal quale consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, alla C orte di Giustizia Tributaria di appello del Piemonteper nuovo esame. All’esito del giudizio di rinvio, il giudice darà conto compiutamente in motivazione della esistenza o meno, nel caso di specie, dei due requisiti della concessione traslativa e della tariffa remunerativa,dai quali dipende l’applicazione dell’agevolazione fiscaledi cui all’art. 11, comma 1, lett.

a) del d.lgs. n. 446 del 1997, da interpretarsi nel sensoesaurientemente esplicitato, ex coeteris e recentemente, da questa Suprema Corte con la sentenza n. 12411/2022.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnatae rinvia, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di seco