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Decreto — n. 18195/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure case dismissed as extinguished due to lack of party request for hearing under Art. 5 Law 130/2022.

Numero d'incarto Decreto — n. 18195/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil procedure extinguished because neither party requested a hearing to declare the case closed. The tax agency argued that the case was definitively resolved under Article 5 of Law 130/2022, while the company failed to file a request for a hearing within the legal deadline. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving procedural costs to the party who had advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 12 of Law n. 130 of 2022; Art. 391, third paragraph of the Civil Procedure Code: When no party requests a hearing to declare extinction within the statutory term, the civil procedure is deemed extinguished by operation of law.

Parole chiave

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procedural extinction lack of hearing request Law 130/2022 tax litigation closure automatic termination procedural costs allocation civil procedure rules contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 12 of Law n. 130 of 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, third paragraph of the Civil Procedure Code
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17830/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro SOC. PICCHIO SRL, rappresentata e difesa in secondo grado dal dottor GIOVANNETTI FULVIO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ABRUZZO n.81/01/2022 depositata il 16/02/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO