Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case termination within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the judge's proposal for case definition within the statutory 40-day period. The appellant, Luigi Focarelli Barone, had filed a decree against the Revenue Agency but remained silent after the proposal was communicated on April 7, 2023. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, leading to the extinction of the proceedings and an order for the appellant to bear the costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to respond to a proposal for case definition within the prescribed term constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5348/2022 R.G. proposto da : FOCARELLI BARONE LUIGI, elettivamente domiciliato in MILANO Foro Buonaparte, presso lo studio dell’avvocato AMBROSIO MARIO (MBRMRA67R21F839X) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 3103/2021 depositata il 24/08/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione in data 7 aprile 2023 della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre spese prenotate a debito. Così de