Cassation Court allows simplified tax definition for business buyer when payment notice is sole impository act.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the taxpayer's appeal against the tax authority's refusal of a simplified tax definition procedure. The taxpayer, a company buyer, argued that the tax payment notice served as the sole impository act communicated to them, distinct from the seller's liability. The court ruled that because this notice was the first and only impository act received by the buyer, the dispute was eligible for simplified resolution under the relevant decree, thereby extinguishing the prior litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 del d.l. n. 119 del 2018; Art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992: A tax dispute is eligible for simplified definition whenever the payment notice constitutes the first and sole act by which the tax administration communicates the impository claim to the taxpayer.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27048/2014R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro Chewing Gum s.a.s.di Emanuelli Gloria C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli n. 43, presso lo studio dell’avv. Francesco D’Ayala Valva, che la rappresenta e difende unitamente agli avv.ti Mauro Beghin, Giuseppe Piva e Marcello Poggioli, giusta procura speciale a margine del controricorso; -controricorrente - e contro Equitalia Nord s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Celimontana n. 38, presso lo studio dell’avv.
Paolo Panariti, che la rappresenta e difende Oggetto: Tributi-Cartella di pagamento -Cessione di azienda -Responsabilità del cessionario- Definizione agevolata.Cons. est. G.M. Nonno unitamente all’avv. Cristian Pedot, giusta procura speciale per atto notaio Cavallotti di Milano, rep. n. 20.000; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Trento n. 57/01/14, depositata il 18 luglio 2014. nonché sul ricorso successivo proposto da Chewing Gum s.a.s. di Emanuelli Gloria C., inpersona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli n. 43, presso lo studio dell’avv.
Francesco D’Ayala Valva, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mauro Beghin e Giuseppe Piva giusta procura speciale a margine del ricorso; -ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - e contro Agenzia delle entrate - Riscossione , in persona del Direttore pro tempore, e Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Trento, in persona del Direttore pro tempore; -intimati- avverso il provvedimento di diniego di definizione agevolata ex art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136, notificato il 23 luglio 2020.Cons. est.
G.M. Nonno Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del6 luglio 20 2 2 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza n. 57 / 0 1 / 1 4 del 18 / 07 /201 4 , la Commissione tributaria di secondo grado di Trento (di seguito CT2T) accoglieva l’appello propostoda Chewing Gum s.a.s. di Emanuelli Gloria C. (di seguito Chewing Gum) a vverso la sentenza n . 08/ 05 / 1 2 della Commissione tributaria di primo grado di Trento (di seguito CT1T),che aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso una cartella di pagamento per IVA relativaall’anno d’imposta 1997. 1.1.
Come si evince dalla sentenza impugnata , la cartella di pagamento era stata notificata a Chewing Gum in ragione di un debito IVA della cedente Compani s.r.l., di cui la società contribuente rispondeva quale cessionaria del ramo di azienda. 1.2. La CTRaccoglieva l’appello di Chewing Gum evidenziando che: a)al momento della cessione di azienda non era stato notificato alcun avviso di accertamento nei confronti della cedente;
b) la responsabilità del cessionario non poteva essere estesa anche al caso in cui quest’ultimo non avrebbe potuto conoscere il debito tributario del cedente.
2. L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) impugnava la sentenz a della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
3. Chewing Gum ed Equitalia Nord s.p.a. si costituivano in giudizio depositando distinti controricorsi.
4. Con istanza del 13/05/2019 la società contribuente chiedeva la sospensione del giudizio in ragione dell’attivazione del procedimento di definizione agevolata della controversia.Cons. est. G.M. Nonno 5. Con provvedimento del 23/07/2020 AE emetteva formale diniego di definizione agevolata della controversia atteso che la cartella notificata alla contribuente riguardava un atto di mera riscossione.
6. Con ricorso ai sensi dell’art. 6, comma 12, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136 Chewing Gum impugnava il menzionato atto di diniego con due motivi.
7. AE resisteva con controricorso mentre l’Agenzia delle entrate – Riscossione non si costituiva in giudizio e restava, pertanto, intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va pregiudizialmente esaminato il ricorso avverso il provvedimento di definizione agevolata proposto da Chewing Gum. 1.1. Con il primo motivo di ricorso Chewing Gum deduce violazione dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, avendo AE erroneamente qualificato la lite pendente come controversia su atto di mera riscossione. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta violazione dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e dell’art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997 per l’essere l’obbligazione tributaria nei confronti del cessionario eventuale, autonoma e diversa rispetto a quella del cedente.
2. Il primo motivo è fondato, mentre il secondo motivo resta assorbito. 2.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «In tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con la quale l'Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come Cons. est.
G.M. Nonno tale impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva» (Cass. S.U. n. 18298 del 25/06/2021). 2.2. Dalla menzionatasentenza può ricavarsi il principio per il quale la controversia tributaria è suscettibile di definizione ai sensi dell’art. 6 del d.l. 119 del 2018 ogni qual volta la cartella di pagamento ricevuta dal contribuente costituisca il primo e unico atto con il quale l’Amministrazione finanziaria comunichi allo stesso la pretesa impositiva; il che accade normalmente, oltre che nei casi di controllo automatico o formale previsti dagli artt. 36 bis e 36 ter del d.P.R. n. 600 del 1973 e dall’art. 54 bisdel d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, anche nei casi di responsabilità solidale, in cui è consentita la notifica al coobbligato solidale della cartella di pagamento come primo e unico atto impositivo. 2.3.
Quest’ultima ipotesi è quella che si è verificata nel caso di specie, laddove al cessionario di azienda, responsabile in solido con il cedente, è stata (legittimamente) notificata unicamente la cartella di pagamento oggetto di impugnazione; cartella che, quindi, non costituisce un atto esclusivamente riscossivo, come sostenuto da AE, ma è anche il primo impositivoricevuto dal cessionario. 2.4. Avverso detta cartella, pertanto, deve ritenersi consentita al cessionario la definizione agevolata della pretesa tributaria , sicché l’Amministrazione finanziaria ha illegittimamente ritenuto non definibile la controversia.
3. L’accoglimento del ricorso proposto da Chewing Gum avverso il diniego di definizione agevolata implica l’estinzione del giudizio relativo all’impugnazione della cartella di pagamento, in ragione della intervenuta definizione della lite. È, pertanto, superfluo l’esame del motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate.Cons. est. G.M. Nonno 4. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso avverso il diniego di definizione agevolata, assorbito il secondo; va, quindi, dichiarata l’estinzione del giudizio concernente l’impugnazione della cartella di pagamento. 4.1. Il complessivo esisto della lite e la relativa novità della questione giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso avverso il diniego di definizione agevolata e dichiara assorbito il secondo; dichiara estinto il giudizioconcernente l’impugnazione