Italian Supreme Court suspends tax appeal to allow new role acquisition under Art. 5 of Law 130/2022.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed the appeal by suspending the proceedings to acquire the case file. Luigi Piccarozzi challenged a regional tax commission decision regarding delayed invoicing of professional fees, while the tax agency merely participated. The court granted a suspension request under the new law, ordering a remand to the new docket.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5 della l. 31 agosto 2022, n. 130; When a taxpayer requests suspension of proceedings under the new law to acquire the case file, the court must grant the suspension and remand the case to a new docket.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22712/2014 R.G. proposto da Piccarozzi Luigi, elettivamente domiciliato in Roma, via G. Tiepolo n. 21, presso il proprio studio legale, rappresentato e difeso da se medesimo; -ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -resistente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 122/28/13, depositata il 10 giugno 2013.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 luglio 2022 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. Oggetto : Tributi-Ritardata fatturazione di compensi professionali -Rinvio a nuovo ruolo. RILEVATO CHE 1. con la sentenza n. 122/28/13 del 10/06/2013, la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da Luigi Piccarozzi avverso la sentenza n. 88/57/11 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva a sua volta rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso due avvisi di accertamento concernenti IRPEF, IRAP e IVA relative agli anni d’imposta 2002 e 2004 e conseguenti alla ritardata fatturazione di compensi;
2. Luigi Piccarozzi impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.
3. L’Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione della causa.
4. Con ordinanza resa all’udienza del 25/01/2022 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo al fine di acquisire il fascicolo d’ufficio. CONSIDERATO CHE 1. va pregiudizialmente evidenziato che, con istanza dell’11/10/2022, il ricorrente ha chiestola sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 5 della l. 31 agosto 2022, n. 130;
2. la causa va, pertanto, rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Rom