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Ordinanza — n. 18083/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses municipality's appeal against tax exemption for retired direct farmer with agricultural income.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18083/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Municipality of Casanova Elvo's appeal against a regional tribunal ruling that granted tax exemption to a retired direct farmer. The municipality argued that agricultural income must prevail over other sources for the exemption to apply, while the farmer relied on the autonomous interpretation of the law recognizing the status of active direct farmers. The court held that the legislative text and systematic interpretation confirm that maintaining the pensioner's status as a direct farmer is sufficient, without requiring agricultural income to be the primary source. Consequently, the appeal was dismissed, and the tax exemption was upheld.

Regesto Legislator

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Art. 78-bis, comma 3, d.l. n. 104/2020; Art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011: The exemption from IMU for direct farmers and agricultural professionals does not require agricultural income to prevail over other sources, as the statutory requirement of maintaining the status of direct farmer through continued activity is sufficient.

Parole chiave

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IMU tax exemption direct farmer status agricultural income prevalence pensioner tax relief systematic legal interpretation Cassation dismissal agricultural insurance registration retroattività della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 78-bis, comma 3, d.l. n. 104/2020 (conv. con modificaz. in l. n. 126/2020)
Sull’impugnazionedel contribuente, la Commissione Tributaria Regionale Piemonte accoglieva il gravame e, per l’effetto, annullava l’avviso di accertamento impugnato, alla luce della norma di interpretazione autentica in materia di IMU contenuta nell’art. 78-bis del d.l.
Art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011 (conv. in l. n. 214/2011)
201 del 2011, art. 13, comma 2, conv.
Art. 13, comma 8-bis, d.l. n. 201/2011
201 del 2011, art. 13, comma 2, conv.
Art. 1, comma 758, l. n. 160/2019
201 del 2011, art. 13, comma 2, conv.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 798/2022proposto da: Comune di Casanova Elvo, con sede in Casanova Elvo (VC), alla Via Antonio Gramsci n. 6 ( C.F. : 01510030024 ) , in persona del Sindaco pro tempore , Celestino Decaroli, autorizzato a stare in giudizio dalla delibera della Giunta Comunale n. 45 del25/11/2021, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Berti (C.F.:BRTGPP65H03E472U) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, al Viale di Villa Grazioli n. 29, giusta delega rilasciata con foglio separato allegato al ricorso; -ricorrente - contro Ranghino Stefano, nato a Greggio (VC) il 2 aprile 1936 e residente in Olcenengo (VC), al Corso Giacomo Matteottin. 59 (C.F.:

RNG SEN 36D02 E1635), rappresentato e difeso, come da procura speciale rilasciata su foglio separato materialmente congiunto al controricorso, dagli A vv.ti Avviso accertamento Ici – Pensionato ex coltivatore diretto – Prevalenza reddito agrario Ludovico Szegő (C.F.: SZG LVC 43T21 C933G; pec: ludovico.szego@ordineavvocativercelli.eu; 0161/58.188) e Stefania Contaldi (C.F.: CNT SEN stefaniacontaldi@ordineavvocatiroma.org ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in Roma alla Via Pierluigi da Palestrinan. 63 ; -controricorrente – - avverso l a sente nza n. 42 9 / 20 21 emessa d a l la CTR Piemonte in data 15/06/2021e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott.

Andrea Penta; Rilevato che 1. Ranghino Stefano proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Vercelli avverso un avviso di accertamento Ici per l’anno 2013, deducendo di aver diritto all’esenzione per essere pensionato ed ex coltivatore diretto.

2. La CTP rigettava il ricorso.

3. Sull’impugnazionedel contribuente, la Commissione Tributaria Regionale Piemonte accoglieva il gravame e, per l’effetto, annullava l’avviso di accertamento impugnato, alla luce della norma di interpretazione autentica in materia di IMU contenuta nell’art. 78-bis del d.l. n. 104/2020 (conv. con modificaz. in l. n. 126/2020), che riconosce la veste di coltivatori diretti anche ai pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l’iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Casanova Elvo sulla base di due motivi. Ranghino Stefano ha resistito con controricorso. In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memorieillustrative. Considerato che 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 78 bis, comma 3, d.l. n. 104/2020 (conv. con modificaz. in l. n. 126/2020), 13 d.l. n. 201/2011 (conv. con modificaz. dalla l. n. 214/2011), 2 l. n. 9/1963, 16 ter d.l. n. 34/2019 e 12 disp. att. c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che, ai fini dell’esenzione dall’IMU, non era sufficiente essere un pensionato coltivatore diretto ancora in attività, essendo necessario altresì la prevalenza del reddito derivante dall’attività agricola rispetto alle altre fonti di reddito.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in via subordinata, l’illegittimità costituzionale degli artt. 78 bis, comma 3, d.l. n. 104/2020 (conv. con modificaz. in l. n. 126/2020) e 13, comma 2, d.l. n. 201/2011 (conv. con modificaz. dalla l. n. 214/2011), per violazione degli artt. 2, 3, 53 e 97 Cost., ove interpretati nel senso che il legislatore abbia attribuito, con effetto retroattivo, ai titolari di pensione da coltivatore diretto il diritto ad avvalersi delle agevolazioni fiscali IMU, indipendentemente dalla sussistenza del requisito della prevalenza del reddito derivante dall’attività agricola rispetto alle altre fonti di reddito.

3. Avuto riguardo a l la second a doglianza , va evidenziato che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione diretto unicamente a prospettare una questione di legittimità costituzionale di una norma, non potendo essere configurato a riguardo un vizio del provvedimento impugnato idoneo a determinarne l'annullamento da parte della Corte. E' infatti riservata al potere decisorio del giudice la facoltà di sollevare o meno la questione dinanzi alla Corte costituzionale, ben potendo la stessa essere sempre proposta, o riproposta, dall'interessato, oltre che prospettata d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purché essa risulti rilevante, oltre che non manifestamente infondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali o processuali ritualmente dedotte nel processo (cfr., da ultimo, Sez. 1, Ordinanza n. 14666 del 09/07/2020). 3.1.

Con riferimento al primo motivo, è opportuno premettere che, in base al terzo comma dell’art. 78 bis del d.l. n. 104/2020 (conv. con modificaz. in l. n. 126/2020), “Le disposizioni in materia di imposta municipale propria si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che, continuando a svolgere attivita' in agricoltura, mantengono l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola”.

Orbene, in tema di IMU,per effetto delle norme di interpretazione autentica di cui all'art. 78-bis, commi 2 e 3, del d.l. n. 104 del 2020, conv. con modif., dalla l. n. 104 del 2020, applicabili retroattivamente, la condizione di pensionato non può costituire di per sé un elemento ostativo ai fini del trattamento agevolativo per i terreni agricoli dallo stesso posseduti, in quanto la permanenza del requisito dell’iscrizione alla previdenza agricola, che già presuppone una valutazione del reddito agrario rispetto ad altri redditi, secondo i criteri fissati ai fini previdenziali, costituisceex lege, oltre alla conduzione dei terreni,l’unica condizione richiesta per la fruizione dei benefici fiscali.

Il venir meno della necessità altresì della prevalenzadel reddito agrario sui redditi provenienti da altre fonti è desumibile, oltre che da una interpretazione letterale della disposizione di interpretazione autentica in precedenza riportata,da una lettura sistematica de lle seguenti disposizioni: -ai sensi del d.l. n. 201 del 2011, art. 13, comma 2, conv. in l. n. 214 del 2011, I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. ; -ai sensi dello stesso art. 13, cit., comma 8-bis, le regole di determinazione della base imponibile riguardano I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

… ;-il riferimento ai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola è ripreso dal d.m. 28 novembre 2014, art. 2, comma 2, di attuazione del d.l. n. 16 del 2012, art. 4, comma 5-bis, conv. in l. n. 44 del 2012, nonché dal d.l. n. 4 del 2015, art. 1, conv. in l. n. 34del 2015, dalla l. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 13; - la l. 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 758, ha disposto che Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione; … . In sintesi, l’iscrizione previdenziale già presuppon e (per il coltivatore diretto, e ausiliari), sia pure con presunzione iuris tantum (come tale suscettibile di prova contraria), lo svolgimento di una diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o un diretto ed abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l'interessato si dedichi a tali incombenti in modo esclusivo, o anche solo prevalente ( nel senso che l'attività deve impegnare il coltivatore per il maggior periodo di tempo nell'anno e costituire per esso la maggior fonte di reddito).

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita accoglimento. La novità della questione principale, sulla quale non constano precedenti specifici di questa sezione, giustifica la compensazione integrale delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

rigetta il ricorso ; compensa per intero le spese del presente giudizio; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del