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Decreto — n. 18075/2023 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination under new legislative decree provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 18075/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the automatic termination of proceedings mandated by the new legislative decree. The lower court found that the insertion of the case into the official list documented the regular conclusion of the dispute, with no party requesting a hearing. Consequently, the appeal was dismissed as the substantive controversy had already been resolved by the statutory mechanism.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 4, 11, 12 d.l. n. 13/2023; Art. 391, comma 3 c.p.c.: The automatic termination of tax proceedings upon inclusion in the official list extinguishes the litigation, barring further appeals unless a hearing is specifically requested.

Parole chiave

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tax litigation extinction legislative decree 2023 automatic termination proceedings official list inclusion Cassazione Roma crescita in giudicato della tassazione tempestività tributaria contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 4, 11, 12 d.l. n. 13/2023
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, comma 3 c.p.c.
5 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23356/2022 R.G. proposto da : ZAMPESE MASSIMO, rappresentato e difeso dall'avvocato ZAMPESE MASSIMO contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE TREVISO, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Veneto n. 529 /07 /2022 depositata il 07/04/2022 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PR