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Ordinanza — n. 18072/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to the parties' subsequent settlement removing the interest to litigate.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18072/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the parties reached a settlement agreement, extinguishing the interest to pursue the case on the merits. Hotel Flora S.r.L. had argued that the agreement created a lack of interest in continuing the litigation, while the opposing party contested the procedural bar. The court ruled that this subsequent settlement constituted a valid cause for inadmissibility, preventing the appeal from reaching the substantive review stage.

Regesto Legislator

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Art. 103 c.p.c.; Art. 104 c.p.c.: A subsequent settlement between the parties extinguishes the interest to litigate, rendering the cassation appeal inadmissible despite its prior filing.

Parole chiave

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subsequent settlement cessation of interest inadmissibility of appeal procedural bar litigation interest tassa di soggiorno tassa di promozione del turismo assegno turistico

Disposizioni normative citate

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Art. 103 c.p.c.
Art. 104 c.p.c.
d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
non ricorrono i presupposti dell’ulteriore versamento del contributo unificato (d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall’art.

Giurisprudenza citata

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Cass., 24 giugno 2005, n. 13565
Cass., 24 giugno 2005, n. 13565; Cass.
Cass. Sez. Un., 18 maggio 2000, n. 368
13565; Cass. Sez. Un., 18 maggio 2000, n. 368);
Cass., 2 luglio 2015, n. 13636
Cass., 20 luglio 2021, n. 20697
13636 cui adde Cass., 20 luglio 2021, n. 20697; Cass., 7 dicembre 2018, n.
Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732
20697; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n.
Cass., 7 giugno 2018, n. 14782
31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n.
Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542
14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542).
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27262-2019 proposto da: HOTEL FLORA S.r.L.,in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato ROCCO MARINO giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente – contro COMUNE DI ISCHIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato GENNARO DI MAGGIO giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente– avverso la sentenza n. 1172/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 7/2/2019, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata - tenutasi in modalità da remoto previo decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio -del 17/5/2023 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE la Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva l'appello principale proposto da Hotel Flora S.r.l. avverso la pronuncia n. 13490/2017 della Commissione tributaria provinciale di Napoli in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamento TARI 2016 emesso dal Comune di Ischia; avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale Hotel Flora S.r.l. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; il Comune resiste con controricorso.

CONSIDERATO CHE 1.1. in via pregiudiziale va rilevato che, con memoria del 26 gennaio 2023, parte ricorrente ha depositato accordo stragiudiziale intercorso tra le parti in ordine ai criteri di applicazione (per superfici tassabili e corrispondente importo dovuto) del tributo in contestazione ed ha dedotto «la sopravvenuta carenza di interesse delle parti a coltivare il presente giudizio» ricorrendo ipotesi di cessazione della materia del contendere in relazione all’accordo (così) perfezionatosi; 1.2. ricorre, dunque, una causa di inammissibilità del ricorso, sia pure sopravvenuta, per essere venuto meno l'interesse della parte ricorrente ad una pronuncia sul merito dell'impugnazione (cfr.

Cass., 24 giugno 2005, n. 13565; Cass. Sez. Un., 18 maggio 2000, n. 368);

2. in ragione delle modalità di definizione della controversia le spese del giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti;

3. non ricorrono i presupposti dell’ulteriore versamento del contributo unificato (d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 201, n. 228) trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa, nella fattispecie venendo, dunque, in considerazione un'ipotesi di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione (cfr. Cass.., 2 luglio 2015, n. 13636 cui adde Cass., 20 luglio 2021, n. 20697; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542).

P.Q.M.

La Cortedichiara inammissibile il ricorso; compensa, tra le parti, le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, dell