Court dismisses appeal due to withdrawal; no additional costs apply as measure is for rejected appeals only.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinguished after the plaintiff formally withdrew the appeal, which was accepted by the defendant. Although the plaintiff argued for additional costs under specific administrative regulations, the court noted the withdrawal occurred before a final judgment on merits. Consequently, the court ruled that the exceptional cost-sharing measure does not apply to withdrawn appeals, resulting in full cost compensation between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002; The additional cost contribution for unsuccessful appellants is strictly limited to cases where the appeal is rejected or declared inadmissible, and does not apply when the appeal is withdrawn.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36639/2019 R.G. proposto da: COMUNE RIVOLI, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GAMBINO MARIA GIOVANNA (GMBMGV71R52H355N) -ricorrente- contro MARCEGAGLIA NOVERO SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI GUIDO FRANCESCO (RMNGDU54L19H501G), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MONTANARO RICCARDO (MNTRCR57L25A124E), ECCA EMANUELA (CCEMNL76H45A479X) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
PIEMONTE n. 613/2019, depositata il 13/05/2019. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere FRANCESCA PICARDI. RILEVATO CHE Il presente ricorso è stato oggetto di rituale rinuncia, accettata dalla controricorrente, sicché va dichiarata l’estinzione del giudizio. Le spese devono essere integralmente compensate, stante l’accordo delle parti sul punto. Non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (v. Cass., Sez. civ. 6-1, 12/11/2015, n. 23175, secondo cui, in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica).
P.Q.M.
La Corte: dichiara estinto il processo; dichiara integralmente compensate le spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio