Cassation court dismisses appeal as litigation extinguished by mutual waiver of costs under Article 390 of Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal extinguished due to a mutual waiver of litigation costs filed by both parties. The tax authority had previously withdrawn its appeal, citing a lower court decision that annulled the underlying tax notices, while the taxpayer accepted this withdrawal. Consequently, the court ruled that the procedural dispute no longer existed and the case was terminated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; When both parties file an agreement to waive litigation costs, the proceedings are extinguished without further examination of the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16687/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- CONTRO ELECTROLUX ITALIA S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell’avvocato SCOGNAMIGLIO CLAUDIO (SCGCLD62B01F839Z), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BIANCHIN ROMEO (BNCRMO49S13G886X) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del Friuli Venezia Giulia - Triesten. 220/ 03/ 2017 depositata i l 04/12/2017 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dal Consigliere ANDREA ANTONIO SALEMME. Rilevato che: ELECTROLUX ITALIA S.P.A. era sottoposta a verifica amministrativa volta ad accertare l'effettiva presenza, per il periodo dal 1° gennaio 2003 all'8 maggio 2008, dei requisiti riguardanti le agevolazioni fiscali richieste dalla contribuente in tema di accise a fronte dell'acquistoe consumo di energia elettrica. All’esito, era emerso, come da p.v.c., che la contribuente, nel godere dell'esenzione da accisa sull'energia elettrica spettante agli opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kilowattora, aveva ceduto parte dell'energia acquistata a soggetti terzi ubicati nello stesso comprensorio, ai quali aveva concesso in locazione porzioni di propri immobili a seguito di contratti di service.
L'Agenzia delle Dogane, pertanto, emetteva avvisi di pagamento per il recupero delle accise dovute, ravvisando la mancanza del presupposto relativo al superamento della soglia di consumo mensile. Contestualmente la D.P. di Pordenone dell'Agenzia delle entrate emetteva avvisi di accertamento per il recupero dell'iva riguardante l'accisa e l'addizionale straordinaria sui consumi di energia elettrica. Infine la D.R. del Friuli Venezia Giulia notificava i due avvisi di accertamento nn. TIA 030100069/12 e TIA 030100043/13 - oggetto del presente giudizio - in rettifica della dichi arazione iva della contribuente, con determinazione di maggiore imposta e sanzioni, relativamente ai periodi di imposta 2007 e 2008.
La contribuente impugnava agli avvisi. La CTP di Trieste accoglieva i ricorsi con sentenze nn. 87/02/2015 (per il 2007) e 220/01/2016 (per il 2008). L’Ufficio proponeva appello, respinto dalla CTR del Friuli Venezia Giulia con la sentenza in epigrafe. L’Ufficio proponeva ricorso per cassazione con due motivi, cui resisteva la contribuente con controricorso. Considerato che: Con atto datato 30 marzo 2021, l’Agenzia delle entrate dichiarava di rinunciare al ricorso a spese compensate sul rilievo che la Corte di cassazione, con sentenza n. 15712 del 2020, aveva accolto i ricorsi della contribuente contro gli avvisi di pagamento dell’Agenzia delle Dogane, costituenti presupposto logico-giuridico degli avvisi di accertamento oggetto di giudizio, ragion per cui la D.R. del Friuli Venezia Giulia aveva già provveduto ad annullare in via di autotutela gli avvisi stessi.
Giusta nota addì 8 maggio 2023, il difensore della contribuente consta aver depositato “pec del 12.05.2021 con la quale ha notificato all’Agenzia delle entrate l’atto di accettazione alla rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c. con compensazione delle spese”. Deve dunque dichiararsi l’estinzione del giudizio a spese compensate, come richiesto da entrambe le parti.