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Ordinanza — n. 17974/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal due to taxpayer's acceptance of simplified settlement procedure under Art. 11 L. 50/2017.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17974/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal by Sicurcenter Spa against the Regional Tax Commission dismissed without examining the merits. The taxpayer had previously requested suspension of the proceedings to adhere to the simplified settlement regime defined in Article 11 of Law No. 50/2017, which the Revenue Agency confirmed was fulfilled. Consequently, the Court ruled that the subject matter of the dispute ceased to exist, extinguishing the litigation and assigning costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 11, L. 50/2017; Art. 1, comma 197, L. 197/2022: When a taxpayer formally requests suspension of tax proceedings to adhere to the simplified settlement regime and fulfills the payment obligations, the subject matter of the dispute ceases to exist, extinguishing the litigation.

Parole chiave

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simplified settlement regime tax dispute extinction Art. 11 L. 50/2017 suspension of proceedings cessation of subject matter tax appeal dismissal costs allocation risoluzione delle controversie

Disposizioni normative citate

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Art. 11, L. 50/2017
Oggetto: Irap - Regime europeo ‘de minimis’ - Sospensione per accesso a condono - Definizione agevolata -Art. 11, l. 50/2017 - Cessazione della materia del contendere.
Art. 1, comma 197, L. 197/2022
Oggetto: Irap - Regime europeo ‘de minimis’ - Sospensione per accesso a condono - Definizione agevolata -Art. 11, l.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002
Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
Art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560
L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni dalla norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass.
Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485
19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass.
Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140
25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass.
Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400
10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Sicurcenter Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dall’Avv.to Salvatore Sammartino del Foro di Agrigento, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.to Giuseppe Piero Siviglia, alla viadell’Elettronica n. 20 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2662, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia il 9.5.2016, e pubblicata l’11.7.2016; ascoltata la relazione svolta, in camera di consiglio, dal Consigliere Paolo Di Marzio;

Oggetto: Irap - Regime europeo ‘de minimis’ - Sospensione per accesso a condono - Definizione agevolata -Art. 11, l. 50/2017 - Cessazione della materia del contendere. la Corte osserva: Fatti di causa 1. La Sicurcenter Spa, esercente l’attività di vigilanza e trasporto valori per conto terzi, riceveva dall’Agenzia delle Entrate la notificazione dell’avviso di accertamento n. TY303A203183/2011, avente ad oggetto il tributo dell’Irap in relazione all’anno 2006, per l’importo di Euro 122.940,00, ed il tributo dell’Iva, nella misura di Euro 22.057,00, oltre sanzioni ed accessori.

2. La società impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, proponendo censure procedimentali e di merito. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso.

3. Sia la società, con ricorso incidentale, sia l’Amministrazione finanziaria, spiegavano appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in relazione alla parte per cui erano risultate soccombenti. La CTR rigettava il ricorso principale ed accoglieva parzialmente il ricorso incidentale della società, annullando l’avviso di accertamento in relazione ad alcuni rilievi ed alle relative sanzioni ed accessori.

4. Avverso la decisione adottata dalla CTR della Sicilia ha proposto ricorso per cassazione la Sicurcenter Spa, affidandosi a quattro motivi di ricorso. Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate.

5. La ricorrente ha poi depositato istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022, manifestando l’intenzione di aderire a normativa condonistica.

6. Ha quindi depositato una propria nota anche l’Amministrazione finanziaria, chiarendo che la società ha versato gli oneri relativi alla definizione agevolata, ed ha in conseguenza domandato pronunziarsi la cessazione della materia del contendere. 6.1. Il Pubblico Ministero, nella persona del s.Procuratore Generale Alessandro Pepe, ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte, ed ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, in conseguenza dell’adesione della contribuente a normativa di definizione agevolata delle controversie, avendo la società versato gli oneri previsti. Ragioni della decisione 1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la società contesta la nullità della sentenza impugnata, che presenta una motivazione soltanto apparente, non avendo il giudice dell’appello pronunciato sulla domanda di invalidità dell’atto impositivo ai sensi dell’art. 15 della legge Regione Sicilia n. 21 del 2003.

2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, 3, cod. proc. civ., la contribuente critica la violazione dell’art. 15 della legge Regione Sicilia n. 21 del 2003, per avere la CTR erroneamente ritenuto inapplicabile la norma agevolativa in materia di Irap, in conseguenza di una pretesa violazione del regime de minimis previsto dalla normativa comunitaria.

3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma. n. 5, cod. proc. civ., la contribuente censura l’omesso esame da parte della CTR di un fatto decisivo per il giudizio, in conseguenza della violazione dell’art. 10 della legge n. 212 del 2000, perché il giudice dell’appello ha ritenuto legittima l’irrogazione delle sanzioni, sebbene sussistesse obiettiva incertezza circa l’interpretazione della normativa applicabile.

4. Mediante il quarto strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente torna a lamentare la nullità della decisione impugnata, per avere la CTR violato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non avendo esaminato la specifica contestazione di invalidità delle sanzioni irrogate in conseguenza del vizio della motivazione.

5. Non sussistono le condizioni perché si proceda all’esame nel merito dei motividi ricorso. La ricorrente, infatti, ha proposto istanza, datata 27.3.2023, con la quale ha domandato, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022, la sospensione del giudizio nei termini di legge, dichiarando l’intenzione di aderire alla definizione agevolata delle controversie tributarie.

6. Successivamente, in data 8.4.2023, l’Agenzia delle Entrate ha depositato mediante strumento telematico una propria nota, con la quale ha chiarito che “il contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell’art. 11 della L. n. 50/2017, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione”, ed ha quindi domandato che questa Corte “dichiari l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite” (nota controric., p. 1). Deve pertanto essere dichiarata l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.

7. Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, per effetto della previsione di cui al comma 10, ultimo periodo, del citato art. 11. 7.1. Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente, anche incidentale, non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione. L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni dalla norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400). La Corte,

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio introdotto dalla Sicurcenter Spa