Italian tax court dismisses appeal due to taxpayer's request for simplified tax dispute resolution under Art. 11 L. 50/2017.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax appeal dismissed because the taxpayer requested suspension of proceedings to join the simplified tax dispute resolution regime. The taxpayer had already paid the required fees, prompting the tax authority to request the court declare the matter extinguished. Consequently, the court ruled that the litigation ceased without a merits decision on the tax liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. 446/1997; Art. 1, comma 197, L. 197/2022: When a taxpayer requests suspension of proceedings to join the simplified tax dispute resolution regime and pays the required fees, the court must declare the litigation extinguished rather than ruling on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Sicurcenter Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dall’Avv.to Salvatore Sammartino del Foro di Agrigento, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.to Giuseppe Piero Siviglia, alla viadell’Elettronica n. 20 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 448, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia il 10.11.2015, e pubblicata il 2.2.2016; ascoltata la relazione svolta, in camera di consiglio, dal Consigliere Paolo Di Marzio;
Oggetto: Irap - Regime europeo ‘de minimis’ - Sospensione per accesso a condono - Definizione agevolata -Art. 11, l. 50/2017 - Cessazione della materia del contendere. la Corte osserva: Fatti di causa 1. La Sicurcenter Spa, esercente l’attività di vigilanza e trasporto valori per conto terzi, riceveva dall’Agenzia delle Entrate l’avviso di accertamento n. TY303A201291/2012, avente ad oggetto il tributo dell’Irap in relazione all’anno 2007, per l’importo di Euro 149.000,00, oltre sanzioni ed accessori.
2. La società impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, proponendo censure procedimentali e di merito. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, ed annullava l’avviso di accertamento in relazione alle sanzioni, mentre lo confermava con riferimento al tributo dovuto.
3. Sia la società, mediante ricorso principale, sia l’Amministrazione finanziaria, spiegavano appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in relazione alla parte per cui erano risultate soccombenti nel primo grado del giudizio. La CTR rigettava il ricorso principale ed accoglieva il ricorso incidentale, con la conseguenza di riaffermare la piena validità ed efficacia dell’atto impositivo anche in relazione alle sanzioni irrogate.
4. Avverso la decisione adottata dalla CTR della Sicilia ha proposto ricorso per cassazione la società, affidandosi a sei motivi di ricorso. Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate. 4.1. La ricorrente ha poi depositato istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022, manifestando l’intenzione di aderire a normativa condonistica. 4.1.1. Ha quindi depositato una propria nota anche l’Amministrazione finanziaria, ed ha chiarito che la società ha versato gli oneri relativi alla definizione agevolata, e l’Agenzia delle Entrate ha in conseguenza domandato pronunziarsi la cessazione della materia del contendere. 4.2.
Il Pubblico Ministero, nella persona del s.Procuratore Generale Alessandro Pepe, ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte, ed ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, in conseguenza dell’adesione della contribuente a normativa di definizione agevolata delle controversie, avendo la società versato gli oneri previsti. Ragioni della decisione 1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la società contesta la nullità della sentenza, non avendo il giudice dell’appello pronunciato sulla domanda di invalidità dell’atto impositivo ai sensi dell’art. 42 del Dpr n. 600 del 1973.
2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod proc civ., la ricorrente censura ancora la nullità della pronuncia impugnata, per avere la CTR adottato una motivazione soltanto apparente.
3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma. n. 3, cod. proc. civ., la contribuente critica la violazione dell’art. 15 della legge Regione Sicilia n. 21 del 2003, per avere la CTR erroneamente ritenuto non applicabile la norma agevolativa in materia di Irap, in conseguenza di una pretesa violazione del regime de minimis previsto dalla normativa comunitaria.
4. Mediante il quarto strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente lamenta nuovamente la nullità della sentenza impugnata, non avendo il giudice dell’appello pronunciato sulla domanda di invalidità dell’atto impositivo ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 446 del 1997, “che disciplina un’apposita deduzione del valore della produzione netta, quale base imponibile dell’Irap” (ric., p. 18).
5. Con il quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la società contesta l’omesso esame da parte della CTR di un fatto decisivo per il giudizio, in conseguenza della violazione dell’art. 10 della legge n. 212 del 2000, perché il giudice dell’appello ha ritenuto legittima l’irrogazione delle sanzioni, sebbene sussistesse obiettiva incertezza circa l’interpretazione della normativa applicabile.
6. Mediante il sesto mezzo di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la contribuente torna a censurare la nullità della decisione impugnata, per avere la CTR violato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nulla avendo deciso circa la specifica contestazione di invalidità delle sanzioni irrogate in conseguenza del vizio della motivazione dell’atto impositivo.
7. Non sussistono le condizioni perché si proceda all’esame nel merito dei motivi di ricorso. La ricorrente, infatti, ha proposto istanza, datata 27.3.2023, con la quale ha domandato, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022, la sospensione del giudizio nei termini di legge, dichiarando l’intenzione di aderire alla definizione agevolata delle controversie tributarie.
8. Successivamente, in data 8.4.2023, l’Agenzia delle Entrate ha depositato mediante strumento telematico una propria nota, con la quale ha chiarito che “il contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell’art. 11 della L. n. 50/2017, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione”, ed ha quindi domandato che questa Corte “dichiari l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite” (nota controric., p. 1). Deve pertanto essere dichiarata l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere. 8.1.
Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, per effetto della previsione di cui al comma 10, ultimo periodo, del citato art. 11. 8.2. Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente, anche incidentale, non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione.
L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni dalla norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140;Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400). La Corte,
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio introdotto dalla S