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Ordinanza — n. 17850/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal and extinguishes proceedings via settlement and cost compensation under civil procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17850/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The Court declared the litigation extinguished after the taxpayer voluntarily paid the disputed taxes and requested the judgment's termination. The parties mutually agreed to this settlement, allowing for the full compensation of judicial costs as permitted by law. Consequently, the appeal against the regional tribunal's decision was dismissed without a substantive ruling on the tax merits.

Regesto Legislator

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Art. 390, Art. 391 cod. proc. civ.; When a party voluntarily pays the disputed sum and requests extinction of the proceedings, the court must declare the judgment extinguished and order full compensation of costs.

Parole chiave

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extinction of proceedings voluntary payment cost compensation tax dispute settlement civil procedure code judicial costs dismissal of appeal energia eolica

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
con istanza del 27 dicembre 2018 sottoscritta dal difensore del ricorrente, munito dei relativi poteri, la società Wind Farm Buglia, nel dare atto di aver provveduto a versare le somme di cui alla pretesa impositiva, ha chiesto, ai sensi dell’art. 390 cod.
Art. 391, fourth comma, cod. proc. civ.
la suindicata congiunta richiesta di estinzione del giudizio consente, anche ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod.
Art. 13, comma 1 - quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
art. 390 cod. proc. civ
con istanza del 27 dicembre 2018 sottoscritta dal difensore del ricorrente, munito dei relativi poteri, la società Wind Farm Buglia, nel dare atto di aver provveduto a versare le somme di cui alla pretesa impositiva, ha chiesto, ai sensi dell’art. 390 cod.
art. 391 cod. proc. civ
la Corte, letto l’art. 391 cod. proc. civ., dichiara l’estinzione del giudizio pe

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. L., 9 luglio 2020, n. 14641
Cass., Sez. L., 9 luglio 2020, n. 14641; Cass., Sez.
Cass., Sez. T, 12 ottobre 2018, n. 25485
14641; Cass., Sez. T, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez.
Cass., Sez. VI/I, 12 novembre 2015, n. 23175
25485; Cass., Sez. VI/I, 12 novembre 2015, n. 23175); P .
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Testo completo

di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25552/2016 del ruolo generale, proposto DA W IND F ARM B UGLIA S.R.L. (codice fiscale 03449020712), con sede legale in Milano , Largo Guido Donegani, n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, ing. Marco Ortu, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, in forza di procura speciale e nomine poste in calce al ricorso, dagli avv. Paolo Puri (codice fiscale PRU PLA 65H01 H501 I), Mario Del Vaglio (codice fiscale DLV MRA 73E02 F839 A) ed Alberto Mula (codice fiscale MLU LRT 77B04 L049 X), con studio in Roma, alla Via XXIV maggio, n. 43 (Studio Puri Bracco Lenzi e Associati). - RICORRENTE – CONTRO l’A GENZIA DELLE E NTRATE (codice fiscale 06363391001), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale 80224030587), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n.

12. ICI ED il C OMUNE DI R OCCHETTA S ANT ’A NTONIO -FG- (codice fiscale 80003450717), in persona del Sindaco pro tempore , dr. Giulio Valentino Francesco Petruzzi, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomine poste a margine del controricorso, dall’avv. Sergio Alvaro Trovato del Foro di Velletri (codice fiscale TRV SGL 59S21 I535 C) e dall’avv. Luciana Cannas (codice fiscale CNN LCN 55L44 H501 S), con studio in Roma, alla Via Sestio Calvino, n. 33. - CONTRORICORRENTI - per la cassazione della sentenza n. 1760/25/2016 della Commissione tributaria regionale della Puglia (Bari-Sezione distaccata di Foggia), depositata in data 5 luglio 2016. U DITA la relazione svolta dal Consigliere Ugo Candia all’udienza camerale del 3 maggio 2023; RILEVATO CHE :

1. con la suindicata sentenza la Commissione tributaria regionale della Puglia (Bari-Sezione distaccata di Foggia) rigettava l’appello proposto dalla contribuente ed accoglieva quello avanzato dall’Agenzia delle Entrate avverso la pronuncia n. 309/5/2015 della Commissione tributaria provinciale di Foggia, così ritenendo legittimi gli avvisi di accertamento nn. 5104 e 5106 del 12 dicembre 2013, con i quali era stata determinata l’ICI dovuta dalla società Wind Farm Buglia per i periodi di imposta 2008 e 2009 in relazione al possesso di un impianto di energia elettrica a sfruttamento eolico; 2.avverso tale sentenza Wind Farm Buglia S.R.L. proponeva ricorso per cassazione, notificato il 31 ottobre 2016, formulando un unico articolato motivo d’impugnazione;

3. l’Agenzia delle Entrate ed il Comune di Rocchetta Sant’Antonio notificavano controricorso in data 9 e 12 dicembre 2016; CONSIDERATO CHE :

4. con istanza del 27 dicembre 2018 sottoscritta dal difensore del ricorrente, munito dei relativi poteri, la società Wind Farm Buglia, nel dare atto di aver provveduto a versare le somme di cui alla pretesa impositiva, ha chiesto, ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., di dichiarare il giudizio estinto e di compensare le spese del presente giudizio; 5.la predetta richiesta è stata espressamente accettata dalla difesa erariale, nonché dal Sindaco del menzionato Comune, oltre che dal relativo difensore; 6.la predetta rinunzia corrisponde alle prescrizioni di cui all’art. 390 cod. proc. civ.;

7. la suindicata congiunta richiesta di estinzione del giudizio consente, anche ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ., di compensare integralmente le spese digiudizio;

8. Non ricorrono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 - quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, come tale di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass., Sez. L., 9 luglio 2020, n. 14641; Cass., Sez. T, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. VI/I, 12 novembre 2015, n. 23175); P . Q . M . la Corte, letto l’art. 391 cod. proc. civ., dichiara l’estinzione del giudizio pe