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Ordinanza — n. 17849/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal and extinguishes proceedings due to full payment by a co-obligor and lack of opposition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17849/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the proceedings extinguished because the co-obligor, Anna Romano, had fully paid the disputed debt, thereby resolving the underlying matter. Although Equitalia and the Tax Agency initially remained neutral, they later formally adhered to the request for termination. Consequently, the court applied Article 1292 of the Civil Code to extinguish the lawsuit and allocate costs accordingly.

Regesto Legislator

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Art. 1292 c.c.; Art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002: When a co-obligor pays the debt in a tax collection dispute, the litigation is extinguished if the opposing parties do not contest the resolution, and the contribution unificato obligation does not apply to the tax collection agency.

Parole chiave

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cessazione materia contendere coobbligato solidale contributo unificato estinzione giudizio Agenzia Riscossione imposta registro compensazione spese iscrizione di un'ipoteca legale

Disposizioni normative citate

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Art. 1292 c.c.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
art. 2932 c.c
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11079/2017 R.G. proposto da : EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI 39, presso lo studio dell’avvocato GIUFFRE' FRANCESCA (GFFFNC68P61H501I) rappresentato e difeso dall'avvocato JANES CARRATU' ACHILLE (JNSCLL71E24F839T) -ricorrente- contro DI GENNARO MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CESI, 44, presso lo studio dell’avvocato RAPUANO DONATELLA (RPNDTL78A68A783Y) rappresentato e difeso dall'avvocato CANCELLARIO CAMILLO (CNCCLL61C16A783F) -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO -intimato- sul controricorso incidentale proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente incidentale- contro DI GENNARO MARIO -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

NAPOLI n. 877/2017 depositata il02/02/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/06/2023 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. Rilevato che 1.Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. proponeva ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva respinto l’appello avverso la sentenza n.661/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Benevento con la quale era stato accolto il ricorso proposto da Mario Di Gennaro avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per mancato pagamento di imposta di registro, ipotecaria e catastale in conseguenza della sentenza emessa in favore del contribuente, ex art. 2932 c.c., dal Tribunale di Benevento n. 1069/1996;

2. il contribuente resisteva con controricorso;

3. l’Agenzia delle entrate, nel costituirsi, aderiva al ricorso principale mediante ricorso incidentale adesivo; considerato che:

1. con istanza depositata anteriormente all'adunanza camerale del 2.11.2022, il contribuente rendeva noto che il coobbligato solidale, Anna Romano, aveva provveduto all’integrale pagamento della cartella di pagamento n. 01720110011157479000, su cui si fonda la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata in tale sede, offrendo copia della relativa documentazione, chiedendo quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere;

2. la Concessionaria e l'Agenzia delle entrate non prendevano posizione su tale fatto sopravvenuto, potenzialmente idoneo a determinare la definizione dell'intera lite;

3. con ordinanza 10.11.2022, n. 33210, la Corte, ritenuto opportuno provocare l'interlocuzione con Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. e l'Agenzia delle entrate sul fatto sopravvenuto già menzionato, rinviava la causa a nuovo ruolo assegnando ad Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. ed all’Agenzia delle entrate termine di giorni 60 per eventuali deduzioni in ordine alla rilevanza delle produzioni effettuate dal controricorrente Mario Di Gennaro ai fini della definizione della causa;

4. il 25 marzo 2023 veniva depositato dalla Agenzia delle Entrate Riscossione atto di “adesione all’istanza di cessazione della materia del contendere”;

5. in ragione di quanto precede, richiamato il disposto dell’art.1292 c.c., deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese.

6. L'art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di cessazione della materia del contendere né mai a carico dell’Agente della Riscossione; PQM la Corte dichiara il giudizio estinto; compensa le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, nella camera di consi