Cassation allowed for tax exemption error; private company cannot claim municipal land transfer benefits under Art. 32 DPR 601/73.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court allowed the tax authority's appeal, quashing the Regional Tax Commission's decision that granted a tax exemption to a private company. The court held that Article 32 of DPR 601/1973 strictly limits tax benefits to municipalities, not private entities like the 3G Immobiliare S.r.L. Consequently, the exemption was incorrectly applied to a private sale of land previously transferred by a municipality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 32, comma 2, d.P.R. n. 601 del 1973; Art. 35, Legge n. 865 del 1971: The tax exemption for transfers of property on expropriated municipal land applies strictly to municipalities and is not available to private capital companies.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 4204-2015proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente – contro POLITO DOMENICO -intimato– avverso la sentenza n. 1358/22/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdel PIEMONTE , depositata il 18/11/2014 ;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’8/6/2023- tenutasi in modalità da remoto previo decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio - dal Consigliere Relatore Dott.ssaANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Agenzia delle entratepropone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte aveva accolto l’appello di Domenico Polito avverso la sentenza n. 123/3/ 2012 della Commissione Tributaria Provinciale di Novara in rigetto del ricorso propost o a vverso avvis o di liquidazione per omesso versamento delle imposte ipotecarie e catastali relative ad attodi compravendita, a rogito di Domenico Polito, stipulato tra 3G Immobiliare S.r.L. e Michela Medina in data 3.11.2011; il contribuente è rimasto intimato CONSIDERATO CHE 1.1. con unicomotivo l’Agenziaricorrente denuncia violazione di norme di diritto (art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 ) per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente affermato l’insussistenza dei presupposti per il versamento delle imposte in oggetto essendo, la fattispecie in esame,«riconducibile all’art. 32 del DPR n. 601/73 che esenta dall’imposta ipotecaria e catastale gli atti di trasferimento dellaproprietà», atteso che,avendo il Comune di Briga trasferito alla società 3GImmobiliare S.r.L. la proprietà dell’area sulla quale doveva essere effettuato l’intervento di edilizia economica e popolare, già oggetto di convenzione ex art. 35 Legge n. 865/1971 con Aurelia Costruzioni S.r.L. (successivamente oggetto di fallimento), la società 3G aveva dunque realizzato, quale «società subentrante ... nei diritti e obblighi della precedente convenzione», tale intervento con la costruzione di un complesso di villette a schiera, tra le quali vi era l’immobile oggetto dell’atto impugnato; 1.2. la doglianza è fondata; 1.3. come già affermato da questa Corte (cfr.
Cass. n . 17010 del 16/06/2021) l 'art. 32, comma 2, del d.P.R. n. 601 del 1973 - il quale prevede agevolazioni fiscali per gli atti di trasferimento della proprietà o di concessione del diritto di superficie sulle aree espropriate ed utilizzate dai Comuni per la realizzazione di impianti produttivi, industriali, artigianali, commerciali e turistici - è disposizione di stretta interpretazione non suscettibile di interpretazione analogica, cosicché i benefici da essa previsti spettano soltanto ai Comuni e non ad enti diversi, come le societàdi capitali di diritto privato, pur se di proprietà pubblica; 1.4. ne consegue che il beneficio de quopuò essere riconosciuto solo in favore dei Comuni e non di enti diversi, come la 3G Immobiliare S.r.L., la quale è una società di capitali di diritto privato; 1.5. la Commissione tributaria regionale ha, dunque, errato nel riconoscereil beneficio de quo nel caso in esame , atteso che venivano in rilievo, diversamente da quanto previsto dagli articoli 32, comma 2, del d.P.R. n. 601 del 1973 e 27 della legge n. 865 del 1971, degli atti di compravendita conclusi da privati (Michela Medina) con società di diritto privato(3G Immobiliare S.r.L.);
2. il ricorso va quindi accolto nei termini di cui in motivazione, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame, anche delle questioni rimaste assorbite, alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodel Piemonte in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese delgiudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemontein diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spesedel giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da rem