Cassation appeal dismissed as litigation ended by settlement agreement between parties with costs compensated.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinguished because the parties reached a settlement agreement, terminating the dispute over TARI taxes. Although the appellant raised multiple legal arguments regarding administrative and civil law violations, the court noted that the opposing party contested the claim. Consequently, the court ruled that the litigation matter ceased and ordered the compensation of litigation costs between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002: When parties reach a settlement agreement during litigation, the proceedings are extinguished without the need for cassation appeal, and the exceptional unified contribution fee does not apply.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27999/2019 R.G. proposto da : SANPARA SRL, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARINO ROCCO (MRNRCC69D08E329H) -ricorrente- contro COMUNE DI ISCHIA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DI MAGGIO GENNARO (DMGGNR62R09F839P) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 1528/2019 depositata il19/02/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023dal Consigliere FABIO DI PISA RILEVATO CHE 1. la Commissione Tributaria Regionale della Campania, con la sentenza n. 1528/23/2019 depositata in data 19/02/2019, rigettava l’appello proposto dalla società Sampara s.r.l. nei confronti del comune di Ischia confermando la sentenza di primo grado che aveva ritenuto legittimo l’avviso di accertamento relativo a TARI 2016;
2. la Sampara s.r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi:
a) violazione degli artt. 2 e 7 d.lgs. 546/1992, 6-bis l. 241/1990, 49 d.lgs. 267/2000, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.;
b) violazione degli artt. 1, comma 641, l. 147/2013, 2 e 7 d.lgs. 546/1992, 2697 e 2727 cod. civ., 112, 115, 116 cod. proc. civ. e 53 Cost. nonché violazione del Regolamento comunale di Ischia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.;
c) violazione degli artt. 1, comma 682, l. 147/2013, 2, del Trattato di Roma recepito con l’ art. 49, comma 4 d.lgs. 22/1997, 2 e 7 d.lgs. 546/1992, art. 5 l. 2248/1865, 112, 115, 116 cod. proc. civ. e 53 Cost.ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.;
3. il comune di Ischia resiste con controricorso;
4. con atto depositato in data 19 luglio 2022 i procuratori delle parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere in ragione dell’allegato accordo transattivo intervenuto fra le parti, con compensazione delle spese di lite CONSIDERATO CHE 1. preso atto della l’intervenuto accordo transattivointer partes, va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite;
2. va dato atto che non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (v. Cass., Sez. civ. 6-1, 12/11/2015, n. 23175, secondo cui, in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo; dichiara integralmente compensate le spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributar