Cassation court dismisses tax appeal regarding cumulative environmental tax breaks and energy incentives under Italian law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court rejected the appeal filed by Bianchi Domenico S.r.l. against the Regional Tax Commission's decision denying a partial refund of tax incentives. The company argued that the tax base for calculating the 20% investment cap should be the fiscal savings rather than the environmental investment value. The court held that the administrative calculation was correct because the law explicitly requires the environmental investment amount to be calculated first before determining the fiscal savings, ensuring the cap is not exceeded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, commi 13-19, l. 23.12.2000 n. 388; Art. 19, D.M. 5 luglio 2012: The tax base for verifying the 20% investment cap in cumulative environmental and energy incentives is the environmental investment amount, not the fiscal savings, as the latter is calculated subsequently.
Parole chiave
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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19155/2020 R.G. proposto da: BIANCHI DOMENICO SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI, 99, presso lo studio dell’Avv. B erardino Iacobucci (CBCBRD76E31G878F) che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso. -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 4401/2019, depositata in data08/11/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2023 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso proposto avanti alla Commissione tributaria provinciale di Milano la società Bianchi Domenico S.r.l. impugnava il silenzio rifiuto dell'Agenzia delle entrate maturato sull'istanza di rimborso di maggiori imposte Ires relativamente agli anni 2010 2011 e 2012, avente ad oggetto l’importo derivante dalla detassazione dell’investimento ambientale ex art. 6, commi 13-19, l. 23.12.200, n. 388 (cd. Tremonti Ambiente), relativo a tre impianti fotovoltaici, da ritenersi cumulabile con gli incentivi per la produzione di energia elettrica così come disciplinati dal D.M. 19 febbraio 2007 del Ministero dello Sviluppo Economico (cd.
Secondo conto energia), purché non eccedente il 20% dell’investimento complessivo.
2. L’Agenzia delle Entrate –Direzione Provinciale di Milano si costituiva nel giudizio, riconoscendo la parziale fondatezza dell’istanza di rimborso, contestandone esclusivamente la quantificazione e sostenendo che il valore da assumere ai fini dell’agevolazione fiscale andasse riferito al valore dell’investimento, e non, come richiesto dalla società contribuente, al risparmio fiscale.
3. La Commissione Provinciale, accedendo alle tesi dell’Ufficio accoglieva solo parzialmente il ricorso e la CTR della Lombardia respingeva l’appello della contribuente. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso la società contribuente, sorretto da unico motivo. Resiste l’Amministrazione con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il motivo di ricorso la società contribuente denuncia la “violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12 delle preleggi cod. civ. (Interpretazione della legge), dell'art. 6, commi da 13 a 19, legge 23 dicembre 2000 n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale) e dell'art. 9, comma 1 del D.M. 19 febbraio 2007 (Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, cd.
Secondo conto energia)”. 1.1. Con un primo profilo di critica la ricorrente contesta –in radice –l’applicazione del divieto parziale di cumulo alla fattispecie in esame, osservando che esso non impedirebbe a coloro che usufruiscono della tariffa incentivante di beneficiare pienamente di altri incentivi pubblici. La censura è inammissibile, non essendo mai stata oggetto di esplicita doglianza nei gradi di merito, ed esorbitando – pure – dall’oggetto della richiesta di rimborso per cui è controversia. 1.2. Afferma quindi la società ricorrente che, comunque, ai fini della cumulabilità con le tariffe incentivanti del "Secondo Conto Energia", l'importo da assumere come riferimento per verificare che l'agevolazione non superi il 20% dell'investimento complessivo, non sarebbe l’investimento ambientale, e dunque la “base imponibile” sulla quale operare la detassazione, bensì il “risparmio fiscale” attribuito al contribuente. 1.3.
Anche la seconda censuranon è fondata. Compatibilmente con le relative disposizioni in tema di cumulabilità, l’articolo 19 del D.M. 5 luglio 2012 prevede espressamente che sia possibile beneficiare sia dell’agevolazione fiscale di cui alla Tremonti ambiente, sia delle tariffe incentivanti riconosciute dal GSE alla produzione di energia elettrica, nei limiti del 20% del costo dell’investimento. Dalla lettera della norma si evince si evince che l'importo dell'investimento ambientale oggetto del beneficio, e rispetto al quale debba essere, con operazione successiva, calcolato il risparmio fiscale, non possa eccedere il 20% dell'investimento complessivo.
Corretto è dunque il calcolo eseguito dall’Amministrazione.
2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricors