Cassation appeal dismissed as case extinguished by taxpayer's voluntary adoption of simplified settlement procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinguished because the taxpayers voluntarily adopted the simplified settlement procedure under Article 6 of D.L. 193/2016. The financial administration confirmed the regularity of this request after the taxpayers fulfilled all associated costs. Consequently, the litigation ceased without a merits examination of the tax dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 D.L. 193/2016; Art. 6, comma 13 D.L. 119/2018: The adoption of the simplified settlement procedure by the taxpayer extinguishes the pending litigation, rendering the cassation appeal inadmissible for merits examination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Autotrasporti Campagna Snc di Campagna Vincenzo, Antonio e Leo Gianfranco, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché Campagna Vincenzo, Campagna Antonio e Campagna Leo Gianfranco, rappresentati e difesi, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dall’Avv.to Paolo Sturla, che ha indicato recapito PEC, avendo i ricorrenti dichiarato domicilio presso lo studio del difensore, alla piazza Cesare Battisti n. 1 in Voghera (Pv); -ricorrenti - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12in Roma; -resistente - avverso la sentenza n. 2557, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 3.10.2013, e pubblicata il 16.5.2014; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio;
Oggetto:Società di persone e soci - Studi di settore - Adesione a normativa condonistica -Art. 6, Dl n. 119 del 2018. la Corte osserva: Fatti di causa 1. L’Agenzia delle Entrate, a seguito della somministrazione di questionario informativo, notificava ai fini Irpef alla Autotrasporti Campagna Snc di Campagna Vincenzo, Antonio e Leo Gianfranco, in persona del legale rappresentante pro tempore, l’avvi so di accertamento recante n. T9V01G002590/2010, in relazione all’anno 2005. Alla società era pure notificato altro avviso di accertamento, avente n. T9V02E902255/2010, attinente al medesimo anno, ma con riferimento al tributo dell’Irap.
Ai soci erano pure notificati gli avvisi di accertamento relativi ai redditi di partecipazione percepiti.
2. Società e soci impugnavano gli atti impositivi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Pavia, proponendo plurime censure. La CTP riuniva i ricorsi e li accoglieva parzialmente, annullando i rilievi erariali in relazione ai presunti maggiori ricavi imputati alla società in applicazione degli studi di settore, mentre li confermava a proposito del disconoscimento dei costi.
3. Società e soci spiegavano appello avverso la decisione adottata dalla CTP, contestando la parte in relazione alla quale erano rimasti soccombenti innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. La CTR riteneva fondati i rilievi dei contribuenti relativamente alla spettanza della deduzione forfettaria di cui all’art. 66, comma cinque, del Tuir, in materia di trasporto per conto terzi, ed in conseguenza riduceva ulteriormente l’importo del maggior reddito accertato.
4. Hanno proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione adottata dal giudice dell’appello, la società ed i soci, affidandosi ad undici motivi di impugnazione. 4.1. Non si è costituita tempestivamente nel giudizio di legittimità l’Agenzia delle Entrate, che ha fatto pervenire istanza di partecipazione all’eventuale udienza di discussione pubblica del processo. 4.2. I ricorrenti hanno quindi depositato comunicazione di rinunzia al ricorso, a seguito di adesione alla definizione agevolata delle controversie di cui all’art. 6 del Dl n. 193 del 2016. L’Amministrazione finanziaria, per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, ha fatto pervenire dichiarazione di regolarità della domanda di definizione, avendo i contribuenti provveduto ad onorare ogni onere previsto. Ragioni della decisione 1. Non sussistono le condizioni per procedere all’esame nel merito dei motivi di ricorso proposti dai contribuenti.
2. In prossimità della fissata udienza, i ricorrenti hanno depositato dichiarazione di rinuncia all’impugnativa. I contribuenti allegano di aver aderito alla procedura di condono di cui all’art. 6 del Dl n. 193 del 2016, come conv., ed hanno prodotto documentazione.
3. L’Amministrazione finanziaria, per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, ha fatto pervenire dichiarazione datata 5.6.2023, con la quale ha attestato la regolarità della domanda di definizione, avendo i contribuenti provveduto ad onorare ogni onere previsto.
4. Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, per effetto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, come conv., e dell’art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992.
5. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell’art. 6, comma 13, ult. periodo, del d.l. n. 119 del 2018, come conv.
6. Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente, anche incidentale, non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione. L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni dalla norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400). La Corte,
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio introdotto dalla Autotrasporti Campagna Sncdi Campagna Vincenzo, Antonio e Leo Gianfranco, in persona del legale rappresentante pro tempore , nonché da Campagna Vincenzo, Campagna