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Ordinanza — n. 17771/2023 — snciv Generato dall'IA

Court rejects tax refund claim for pension funds, ruling returns were predetermined fixed amounts, not market investment gains.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17771/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a lower court ruling that granted a tax refund to heirs of a former Enel executive. The executive argued that pension fund distributions should be taxed at a lower rate for capital gains derived from market investments. The court determined that the fund's returns were merely the difference between initial contributions and fixed payouts, not actual market investment profits. Consequently, the court rejected the claim for a tax refund and decided the case on the merits without further fact-finding.

Regesto Legislator

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D.P.R. 917/1986, art. 16, comma 1, lett. a); L. 482/1985, art. 6: In supplementary pension funds where returns are predetermined based on salary ratios rather than market investments, distributions are not subject to capital gains tax reduction.

Parole chiave

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supplementary pension funds tax refund denial market investment gains predetermined returns capital gains tax rate reintegrazione dei beneficiari di una rendita compensazione della rendita rendita per menomazione dell'integrità

Disposizioni normative citate

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D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a)
13278; Cass.16/03/2017, n.
L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6
12860; Cass. 6/03/2019, n.
art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.
Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.,per mancata attuazione del principio di diritto sancito dalla Cassazione con la sentenza che aveva disposto il rinvio.
art. 2697 cod. civ
482, dell’art. 2697 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 10/02/2016, n. 2600
Cass. 13/06/2011, n. 13642
Cass. 28/03/2022, n. 9959
Cass. 04/05/2021, nn. 11611 e 11612
Rosanna Angarano 8 9959; Cass. 04/05/2021, nn. 11611 e 11612; Cass.
Cass. 28/04/2021, n. 11171
11611 e 11612; Cass. 28/04/2021, n. 11171; Cass.
Cass. 20/04/2021, n. 20617
Cass. 15/03/2017, n. 13278
13281, Cass. 15/03/2017, n. 13278;
Cass. 16/03/2017, n. 1328
Cass. 03/04/2019, n. 9246
Cass. 21/10/2021, n. 29479
22670, che a propria volta richiama ex multis Cass. 21/10/2021, n. 29479, Cass.19/07/2021, n.
Cass. 23/11/2020, n. 26543
32/1999 della Corte dei conti -sezione del controllo sugli enti - proprio sul bilancio consuntivo di Enel, relativo all’esercizio finanziario 1997 (Cass. 23/11/2020, n. 26543, Cass.
Cass. 13/11/2019, n. 29396
26543, Cass. 13/11/2019, n. 29396; Cass.19/06/2018, n.
Cass. 19/06/2018, n. 16116
6514, Cass. 19/06/2018, n. 16116, Cass.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20260/2018R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Port oghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – contro BARLOTTINI MARIANGELA, FORNASIERO ANNA, FORNASIERO ELENA, tutti in qualità di eredi di FORNASIERO EMILIO, –intimati – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. VENET O , n. 628 / 1 7 , depositata il 31/05/2017; IRPEF RIMBORSO DINIEGO Cons. est. Rosanna Angarano 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2023dal consigliere Rosanna Angarano .

Rilevato che: 1.L’Agenzia delle Entrate ricorre, con due motivi , nei confronti di Mariangela Barlottini, Anna Fornasiero, Elena Fornasiero, tutti eredi di Emilio Fornasiero,avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r., quale giudice di rinvio, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione 10/02/2016, n. 2600, ha accolto l’appello degli eredi del contribuente avversola sentenza della C.t.p. che aveva rigettato il loro ricorso.

2. Emilio Fornasiero , dirigente in quiescenza dell’Enel s.p.a., già iscritto al Fondo pensione denominato «PIA» (pr evidenza integrativa aziendale) e successivamente Fondenel, cui venivano trasferiti i fondi a partire dal 1998, avanzava istanza di rimborso I rpef pari a lla differenza tra quantoversato all’erario dal sostituto d’imposta, pari al 33,45 per cento sulle somme erogate, e quanto riteneva dovuto per effetto dell’applicazione dell’aliquota del 12,5per cento, prevista per i redditi di capitale dall’art. 42, comma 4, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e dell’art. 6, della legge 26 settembre 1985, n. 482. Di segui to, impugnava il diniego frapposto dall’Amministrazione.

3. La C.t.p. rigettavail ricorso con sentenza confermata dalla C.t.r.

4. Il contribuente impugnava detta ultima innanzi a questa Corte che, con la sentenza sopra citata, accoglieva il ricorso e cass ava con rinvio prescrivendo al giudice del merito di attenersi a quanto statuito dalle Sezioni Unite con sentenza n. 13642 del 2011 che aveva affermato il seguente principio di diritto:«in tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate informa capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono Cons. est. Rosanna Angarano 3 soggetteal seguente trattamento tributario:

a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett.

a) e art. 17, solo per quanto riguarda la "sorte capitale" corrispondente all'attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6;

b) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett.

a) e art. 17».

5. Riassunto il giudizio. la C.t.r., con la sentenza in epigrafe , accoglieval’appello degli eredi del contribuente. Ritenuti ammissibili i documenti prodotti nel giudizio di rinvio, e rilevato che si trattava di documentazione proveniente dall’ente che gestiva il bilancio Enel e che i contribuenti non avevano altra prova a disposizione,riteneva che agli eredi andasse restituita somma complessiva di euro 104.445,20. Considerato che:

1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.,per mancata attuazione del principio di diritto sancito dalla Cassazione con la sentenza che aveva disposto il rinvio.

2. Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,violazione e falsa applicazione dell’art. 13 d.lgs. 21 aprile 1992, n. 124; dell’art. 1 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, degli artt. 16, 17, 42 (ora 45) t.u.i.r.; dell’art. 6 legge 26 settembre 1985, n. 482, dell’art. 2697 cod. civ. L’Ufficio assume che, a seguito del rinvio disposto da questa Corte, la C.t.r. era stata chiamata ad accertare la provenienza del rendimento netto e se questo fosse frutto di un investimento sul mercato del Cons. est.

Rosanna Angarano 4 capitale accantonato. Lamenta, tuttavia, che detta indagine èmancata in quanto la C.t.r. aveva, aprioristicamente, ritenuto che fosse ininfluente verificare che la gestione PIA avesse prodotto redditi di capitale; che, in ragione di tale errore, aveva ritenuto che l’intero importo indicato nella certificazione Enel quale rendimento andasse assoggettato all’aliquotadel 12,5 per cento. Aggiunge che la C.t.r. era incorsa in violazione di legge omettendo di accertare la provenienza del rendimento netto indicato nella certificazione Enel prodotta dal contribuente.

I due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono fondati. 3.1. Le Sezioni Unite della Corte hanno statuito che «In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario:

a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, solo per quanto riguarda la “sorte capitale”, corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dall’art. 6 della l. 26 settembre 1985, n. 482;

b) per gli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett.

a) e 17 del d.P.R. n. 917 cit.»(Cass. Sez. U. 22/06/2011, n. 13645, conforme a Cass. Sez. U.22/06/2011, n. 13642). Cons. est. Rosanna Angarano 5 Con specifico riferimento al Fondo PIA (e all’analogo strumento finanziario Fondenel, cui sono stati trasferiti i fondi di PIA a partire dal 1998), questa Corte, ha puntualizzato, con giurisprudenza costante , che la ritenuta del 12,50 per cento, prevista dall’art. 6, legge n. 482 del 1985, sulle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento, può applicarsi solo agli importi derivanti dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato, dovendo, invece , escludersi tale più favorevole tassazione rispetto alle somme versate dal contribuente ad un Fondo PIA che non abbia mai investito sul mercato finanziario (tra le più recenti Cass. 19/07/2022, n. 22670, che a propria volta richiama ex multis Cass. 21/10/2021, n. 29479, Cass.19/07/2021, n. 20617;

Cas. 13/05/2021, n. 12860; Cass. 6/03/2019, n. 6514, Cass. 19/06/2018, n. 16116, Cass. 15/06/2018, n. 15853; Cass. 13/01/2017, n. 720; Cass. 22/05/2015, n. 10604, Cass.04/02/2015, n. 1977 Cass. 19/03/2014, n. 6380, Cass. 12/02/2014, nn. 3132 3 3136, Cass. 09/10/2013, n. 22950, Cass. 02/10/2013, n. 22492, Cass. 22/05/2013, nn. 12491-12496, Cass. 27/03/2013, nn. 7724-7728, Cass. 25/05/2012, n. 8320, Cass. 25/05/2012, n. 8320, Cass. 25/05/2012, n. 8320, Cass. 04/04/2012, n. 5376; Cass.12/01/2012, n. 280, Cass. 29/12/2011, n. 29583). Costituiscono, quindi, il «rendimento netto», come ha ulteriormente chiarito questa Corte, le somme derivanti dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato, non anche quelle calcolate attraverso l’adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico-attuariali di capitalizzazione, al fine di garantire la copertura richiesta dalle prestazioni previdenziali concordate ( Cass. 18/10/2017, n. 24525, Cass. 26/04/2017, n. 10285). 3.2.

Nella prospettiva che qui rileva, pertanto, si deve escludere che possa considerarsi quale « rendimento » ottenuto quello corrispondente alla redditività sul mercato dell’intero patrimonio Enel, Cons. est. Rosanna Angarano 6 poiché tale fattore costituisce il risultato di una mera operazione matematica e non ilfrutto dell’investimento di quegli accantonamenti sul libero mercato (Cass. 02/03/2018, n. 4941, Cass. 07/03/2018 n. 5436). 3.3. Questa Corte ha, altresì, chiarito che l’ambito dell’indagine fattuale pertinente al principio di dirittoaffermato dalle Sezioni unite, impone di ricostruire «l’impiego delle somme sul mercato finanziario», di verificarese vi sia stato «l’impiego da parte del Fondo sul mercato del capitale accantonato», e quale sia stato «il rendimento di gestione conseguito in relazione a tale impiego, giustificandosi solo rispetto a quest’ultimo rendimento l’affermata tassazione al 12,50%» (cfr.Cass.19/06/2018, n. 16116). 3.4.

Spetta al contribuenteche impugna il rigetto di un’istanza di rimborso, quale attore in senso sostanziale, provare il fondamento della sua pretesa; questi, pertanto, è tenuto a dimostrare quale sia la parte dell’indennità ricevuta ascrivibile a rendimenti frutto d’investimento sui mercati di riferimento, senza che detto onere probatorio possa ritenersi sufficientemente assolto tramite il mero rinvio al conteggio proveniente dall’Enel – eventualmente versato in atti –ove non contenga alcuna specificazione sui criteri utilizzati per la quantificazione della voce rendimento, così da chiarire se si tratta effettivamente di incremento della quota individuale del Fondo attribuita al dipendente in forza di investimenti effettuati dal gestore sul mercato ( Cass. 16/03/2017, n. 13281, Cass. 15/03/2017, n. 13278;

Cass. 21/12/2016, n. 720). 3.5. Lasentenza impugnata non si è attenuta ai princìpi di diritto sopra enunciati e neppure alle prescrizioni della sentenza di rinvio. La stessa, infatti,ha ritenuto provato il diritto al rimborso, sulla scorta della documentazione proveniente dall’ente che gestiva il Cons. est. Rosanna Angarano 7 bilancio Enel in quanto il contribuente non aveva altra prova a sua disposizione. La C. t.r . , pertanto, ha ritenuto che esistesse un rendimento del capitale accantonato nel Fondo PIA, senza verificare, da un lato, l’an dell’investimento, ossia l’effettivo impiego sul mercato (finanziario o dei valori mobiliari) del capitale accantonato (nel Fondo PIA); dall’altro, ove appurata una simile destinazione del capitale, il quantum del rendimento, visto che soltanto tale importo era assoggettabile alla tassazione ridotta del 12,50per cento. 3.6.

Con riferimento al profilo probatorio,merita ricordare l’ormai consolidato indirizzo sezionale, del quale in parte si è dato conto in precedenza, che esclude che la prova del rendimento del capitale accantonato possa consistere nella certificazione Enel della redditività, sul mercato, dell’intero patrimonio netto dell’impresa, poiché tale evidenza esprime una mera operazione matematica e non è il frutto dell’investimento di quegli accantonamenti sul libero mercato. In particolare, nel solco della giurisprudenza di questa Corte, si rileva che dalla certificazione Enel e dalla relazione attuariale non è possibile trarre elementi probatori idonei a dimostrare che il capitale accantonato tramite i versamenti del contribuente ha costituito una posizione individuale ed è stato investito sul mercato di riferimento (finanziario, mobiliare, o altro mercato).

Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che né la certificazione Enel, né la consulenza di parte assolvono all’onere probatorio, spettante al contribuente che agisca per vedere riconosciuto il suo diritto al rimborso, poiché non recano alcuna specificazione dei criteri utilizzati per la quantificazione della voce «rendimento», sì da chiarire se si tratti effettivamente di incremento della quota individuale del Fondo attribuita al dipendente in forza di investimenti effettuati dal gestore sul mercato (Cass. 28/03/2022, n. Cons. est.

Rosanna Angarano 8 9959; Cass. 04/05/2021, nn. 11611 e 11612; Cass. 28/04/2021, n. 11171; Cass. 20617 del 2021, cit., Cass. 15/03/2017, n. 13278; Cass.16/03/2017, n. 1328; 03/04/2019, n. 9246). Il prospetto Enel certifica esclusivamente la differenza tra il totale del capitale lordo da liquidare e lasomma di dotazione iniziale. Quello indicato nella certificazione Enel è il rendimento ottenuto, corrispondente alla redditività conseguita sul mercato dell’intero patrimonio dell’Enel. Quanto, invece, alla relazione attuariale,la stessa nulla dice circal’incremento della quota individuale del Fondo attribuita al dipendente in forza di investimenti effettuati dal gestore sul mercato.

In relazione a questo aspetto della lite, questa Corte, in fattispecie analoga ha evidenziato che«nella nota del 28 aprile 2014 dell’Enel si afferma che la PIA “non ha potuto né, tantomeno, avrebbe potuto svolgere - quale Fondo interno con accantonamento a bilancio Enel – un’attività di investimento sui mercati finanziari. Pertanto, nessun rendimento derivante dall’investimento, da parte del Fondo PIA, sui mercati finanziari è ipotizzabile”. La configurabilità di un “rendimento netto”, imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato risulta incompatibile con il tenore letterale dell’accordo Enel/Fndai del 16 aprile 1986, in quanto l’importo della prestazione spettante al dirigente era predeterminato in anticipo sulla base del rapporto tra l’ultima retribuzione e la pensione.

Il rendimento altro non è che la mera differenza da quanto affluito nel Fondo PIA e quanto erogato in concreto ai dirigenti» (Cass. 21/10/2021, n. 29479). Simili conclusioni, del resto, sono asseverate dalla relazione n. 32/1999 della Corte dei conti -sezione del controllo sugli enti - proprio sul bilancio consuntivo di Enel, relativo all’esercizio finanziario 1997 (Cass. 23/11/2020, n. 26543, Cass. 13/11/2019, n. 29396; Cass.19/06/2018, n. 16116). Cons. est. Rosanna Angarano 9 4. In conclusione, accolto il ricorso, la sentenza va cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, poiché la vicenda fiscale è stata sviscerata anche sul piano dell’apprezzamento del materiale probatorio, e in ossequio al principio della ragionevole durata del processo, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con il rigetto del ricorso introduttivo.

5. La particolarità della fattispecie che ha reso necessario l'intervento delle Sezioni Unite di questa Corte, e di successive pronunce chiarificatrici, induce a compensare integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito e del primo giudizio di legittimità. Le spese relative a questo giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo.Compensa integralmente tra le parti le spese dei giudizi di merito e del primo giudizio di legittimità. Condanna gli