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Ordinanza — n. 17758/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses revocation appeal regarding tax act nullity due to signature defect.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17758/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the revocation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay the respondent's legal costs. The appellant argued that the court committed a factual error by accepting a new ground of nullity regarding the missing signature that was not raised in the original cassation request. The court rejected this, ruling that the appeal focused on the court's evaluation of procedural defects rather than a genuine error of perception or judgment.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.; Art. 395 c.p.c.: A revocation appeal is inadmissible if it challenges the court's assessment of which procedural defects were raised in the original request, as this constitutes an error of judgment rather than an error of perception.

Parole chiave

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revocation appeal inadmissibility tax act nullity signature error of perception vs judgment procedural defect scope cassation court ruling difetto di sottoscrizione nullità procedurale revoca dell'annullamento

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis c.p.c.
Con ricorso ex art. 391-biscod.
Art. 395 c.p.c.
La Carli Produzione s.r.l.denuncia che la Corte sarebbe incorsa in errore di fatto, riconducibile all’art. 395, primo comma, n.
Art. 42 ult. comma d.P.R. n. 600/73
Aveva, altresì, argomentato rilevando che, comunque, a p rescindere dall’espressa indicazione dell’omessa sottoscrizione, l’eccezione di difetto di sottoscrizione ex art. 42 d.P.R.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 360 cod. proc. civ
chiede, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, la revocazione dell'ordinanza in epigrafe con la quale laCorte ha accolto il ricorso proposto dall’ Ufficio , ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., per la cassazione della sentenza n.
art. 112 cod. proc. civ
L’Ufficio aveva spiegato ricorso per cassazione avverso la sentenza della C.t.r., per violazione de ll’art. 112 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 21/02/2023, n. 5326
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15534/2019R.G. proposto da: CARLI PRODUZIONI S.R.L., elettivamente domiciliata in Roma, Largo Sarti, 4, presso lo studio Capponi Di Falco e rappresentata e difesa dall’Avv. Enrico De Feo, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Port oghesi , 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – avverso l’ordinanza della C orte di Cassazione n. 28624 depositata l’08/11/2018; REVOCAZIONE Cons. est. Rosanna Angarano 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2023dal consigliere Ros anna Angarano . Rilevato che:

1. Con ricorso ex art. 391-biscod. proc. civ., affidato a due motivi, la Carli Produzioni s.r.l. chiede, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, la revocazione dell'ordinanza in epigrafe con la quale laCorte ha accolto il ricorso proposto dall’ Ufficio , ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., per la cassazione della sentenza n. 5932/2016, resa in grado d'appello dalla C.t.r. del Lazio in data 1 2 ottobre2016.

2. La C.t.r., co n la sentenza n. 5932 del 2016, in accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente, aveva annullato l’avviso di accertamento emesso nei confronti di quest’ultima ritenendo fondata la preliminare eccezione di nullità dell’atto per omessa sottoscrizione dello stesso, in relazione alla mancata firma sotto la dicitura Il Capo area Dott. Rosario Menale. L’Ufficio aveva spiegato ricorso per cassazione avverso la sentenza della C.t.r., per violazione de ll’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 18 d.lgs. n. 546 del 1992, assumendo che la soc ietà contribuente non avessecensurato la mancanza di sottoscrizione, ma solo la mancanza di poteri di firma in capo al Capo Area delegato.

Questa Corte, con l’ordinanza oggetto della odierna domanda di revocazione,accoglieva il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, e riteneva la censura manifestamente fondata rilevando quanto segue: «a fronte della questione relativa alla mancata firma del dirigente e della conseguente nullità dell’atto accertativo, la CTR ha annullato l’atto ritenendolo privo di sottoscrizione, non risultando la firma sotto la dicitura del capo area. Si tratta di una modifica delle ragioni di censura esposte nel ricorso, inammissibile nel rito tributario».

Considerato che: Cons. est. Rosanna Angarano 3 1. La Carli Produzione s.r.l.denuncia che la Corte sarebbe incorsa in errore di fatto, riconducibile all’art. 395, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., laddove, motivando sull’accoglimento del primo motivo di ricorso spiegato dall’Agenzia delle entrate, aveva ritenuto che il difetto di sottoscrizione non fosse tra i vizi rilevaticon il ricorso. Osserva, in proposito, che, già in primo grado , aveva denunciato che erano presenti difetti di delega e sottoscrizione e che con l’appello aveva devoluto tutti i punti argomentati.

Aggiunge che l’Ufficio, «surrettiziamente, ed inducendo in errore», con il primo motivo,aveva sostenutoche l’assenza della sottoscrizione dell’avviso di accertamento non avessecostituito legittimo oggetto della vertenza tributaria.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1.Il motivo di ricorso per cassazione spiegato dall’Agenzia delle entrate, ed accolto dalla Corte con l’ordinanza in epigrafe, investiva la questione relativa al perimetro ed all’interpretazione del motivo di ricorso spiegato dal contribuente avverso l’atto impositivo. L’Agenzia sosteneva, infatti, che il contribuente avesse fatto valere la ben diversa questione della mancanza dei poteri di firma in capo al Dott. Rosario Menale e non, invece,la mancanza materiale della sottoscrizione sulla quale si era pronunciata la C.t.r. 2.2.

Nel giudizio a quo la contribuente si era difesa con il controricorso affermando che, invece, anche detta questione era stata prospettata tra i vizi dell’attoed era stata validamente eccepita. Aveva, altresì, argomentato rilevando che, comunque, a p rescindere dall’espressa indicazione dell’omessa sottoscrizione, l’eccezione di difetto di sottoscrizione ex art. 42 d.P.R. n. 600 del 1970 ricomprendeva anche l’omessa apposizione della firma. 2.3. La Corte, con l’ordinanza di cui si chiede la revocazione, si è pronunciata espressamentesulla questione rilevando che la deduzione delvizio derivante d a lla mancata sottoscrizione dell’atto – mancando Cons. est.

Rosanna Angarano 4 la firma sotto la dicitura del capo area– era nuova in quanto difforme dalla questione relativa alla mancata firma del dirigente. La Corte ha, altresì, ritenuto che non vale va sostenere, come ded otto dalla controricorrente «che nel corpo del ricorso introduttivo si fosse fatto riferimento al deficit di sottoscrizione dell'atto ai sensi dell'art.42 ult.comma dPR ult.cit., ove si consideri che la trascrizione delle parti del ricorso nelle quali risulta dedotto il vizio originariamente esposto dalla parte ricorrente, la frase riportata dalla controricorrente non consente di ritenere che fosse stato in alcun modo sollecitato l'annullamento dell'atto alla stregua dell'art.42 ult.comma d.P.R. n.600/73, ma semmai la stessa riferendosi ad un orientamento giurisprudenziale finalizzato ad affermare la necessità che la censura prospettata in ricorso, come detto relativa all'assenza di sottoscrizione del dirigente, fosse oggetto di specifica censura e non fosse dunque rilevabile ex officio-cfr., infatti pag. 7 ultimo cpv del ricorso per cassazione, nel quale si riproduceil contenuto del ricorso introduttivo». 2.4.

Pertanto, l’ordinanza in esame ha valutato la questione prospettata dalle parti, come emerge direttamente dalla motivazione, ed ha esaminato gli atti; d opodiché ha ritenuto di con cludere per la novità della questione – e per la conseguente fondatezza del primo motivo di ricorso dell’Ufficio –dopo aver espresso le proprie valutazioni in fatto ed in diritto sulla diversità delle censure mosse dal contribuente rispetto a quanto rilevato dalla C.t.r. 2.5.Nella descritta condizione, non è dato risco ntrare alcun errore revocatorio in quanto la censura mossa con l’istanza di revocazione involge la valutazione fatta dalla Corte sulla portata dei vizi denunciati nei vari gradi di giudizio e sulla novità di quelloaccolto dalla C.t.r.

Non vi è, pertanto, alcun errore di percezione; piuttosto, il motivo di revocazione attinge la valutazione ed interpretazione che la Corte ha fatto degli atti al fine di individuare quali fossero i vizi oggetto di Cons. est. Rosanna Angarano 5 denuncia con il ricorso originario e che l’ha portata a ritenere che la C.t.r. avesse annullato l’avviso di accertamento per un vizio che comportava «una modifica delle censure esposte nel ricorso, inammissibile». Questa Corteha affermato che, ai fini della revocazione, interess a solo il vizio di (mera) percezione (la semplice svista), e mai invece l’errore di giudizio.

Sicché l’errore revocatorio deve pur sempre esser costituito dalla supposizione di esistenza di un fatto, viceversa pacificamente escluso, ovvero quello di supposizione di inesistenza di un fatto,viceversa certo, ove tutto ciò non abbia costituito elemento concernente il punto controverso sul quale la Corte medesima sia stata chiamata a giudicare (Cass. 21/02/2023, n. 5326).

3. In conclusione, il ricorso è inammissibile.

4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità,che liquida in euro 6.100,00 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato par