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Decreto — n. 17740/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 17740/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 17740/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23506/2022 R.G. proposto da : BELLAGGIO S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA ADDIS ABEBA, 1, presso lo studio dell’avvocato FEGATILLI ANTONIO che larappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliat a in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DEL LAZIO n.887/2022 depositata il 25/02/2022; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese debbonoliquidarsi come in dispositivo;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 17740/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : BELLAGGIO S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA ADDIS ABEBA, 1, presso lo studio dell’avvocato FEGATILLI ANTONIO che larappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliat a in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DEL LAZIO n.887/2022 depositata il 25/02/2022; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese debbonoliquidarsi come in dispositivo;

Parole chiave

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contratto in materia informatica tardivo pagamento delle spese fatture impagate controprestazione azione creditoria ricorso per inadempienza

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
DEL LAZIO n.887/2022 depositata il 25/02/2022; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese debbonoliquidarsi come in dispositivo;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23506/2022 R.G. proposto da : BELLAGGIO S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA ADDIS ABEBA, 1, presso lo studio dell’avvocato FEGATILLI ANTONIO che larappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliat a in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DEL LAZIO n.887/2022 depositata il 25/02/2022; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese debbonoliquidarsi come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 2.300 oltre a spese prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 16