Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Brescia tax court's decision extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. AMDP SRL, the appellant, did not submit a request for judgment after the proposal of conclusion was communicated, while the tax authorities argued the silence constituted a waiver. The court ruled that under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, such inaction is deemed a renunciation, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of conclusion within forty days constitutes a deemed renunciation of the cassation appeal, resulting in the extinction of the proceedings.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.305/2022 R.G. proposto da : AMDP SRL, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato CHINDAMO DOMENICO (DOMICILIO DIGITALE) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE e AGENZIA DELLE ENTRATE,entrambe domiciliate in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO che le rappresenta e difendeentrambe come per legge -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. DELLA LOMBARDIA SEZ.DIST. BRESCIA n.1777/2021depositata il 10/05/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 4.000,00 oltre a spese prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 16/