Cassation court dismisses tax appeal as case extinguished by parties' acceptance of simplified settlement procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished because all parties accepted the simplified settlement procedure under Article 6 of D.L. n. 119/2018. The Administrative Body failed to formally deny the settlement within the statutory deadline, and no further requests for trial were filed by the end of 2020. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically due to the cessation of the subject matter of the dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018; Art. 46, d.lgs. n. 546 del 1992: The judicial proceedings are extinguished when all parties accept the simplified settlement procedure and the tax authority fails to deny the settlement within the prescribed time limits, resulting in the automatic cessation of the subject matter of the dispute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro Studio Professionisti Associati Studio Legale e Tributario, nonché Patrizia Arienti, David Crackett , James Reid Noble , Raoul Francesco Vitulo, Antonio Marchesi e Leonardo Ciampi, tutti rappresentati e difesi, giusta procuraspeciale stesa a margine del controricorso, dall’Avv.to Stefano Fedele, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliati presso lo “Studio Tributario e Societario” sito alla via XX Settembre n. 1, in Roma; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 134, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 30.9.2013, e pubblicata il 15.10.2013; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio;
Oggetto: Studio professionale associato - Avvisi di accertamento notificati allo Studio ed ai soci -Adesione al condono di cui all’art. 6, Dl n. 119 del 2018 -Conseguenze. la Corte osserva: Fatti di causa 1. L’Agenzia delle Entrate notificava allo Studio Professionisti Associati Studio Legale e Tributario, avviso di accertamento in relazione all’anno 2005, perché nella dichiarazione dei redditi presentata dallo Studio risultavano indicate “solo le spese e la perdita di esercizio conseguente, mentre dal controllo incrociato con i mod. 770 della clientela risultavano ingenti ricavi e ritenute d’acconto relative” (sent.
CTR, p. II). Anche agli associati erano notificati gli avvisi di accertamento relativi al reddito percepito, pro quota, ai fini Irpef.
2. I contribuenti impugnavano l’avviso di accertamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, contestando di essere rimasti vittima di un errore commesso nella dichiarazione dei redditi dall’intermediario delegato, avendo quindi provveduto a dichiarare i dati esatti, anche con riferimento agli anni successivi. La CTP accoglieva il ricorso.
3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita dai primi giudici, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. La CTR rigettava l’impugnativa. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione assunta dalla CTR, l’Amministrazione finanziaria, affidandosi a cinque motivi di impugnazione. Resistono mediante controricorso i contribuenti, che hanno anche depositato memorie, nonché separate istanze di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 6 del Dl n. 119 del 2018, come conv.
4. Il giudizio veniva quindi fissato per la trattazione all’udienza del 17.3.2021, quando il Collegio doveva rilevare che soltanto in relazione ad uno dei contribuenti l’Amministrazione finanziaria aveva fatto pervenire adesione alla richiesta di estinzione del giudizio e cessazione della materia del contendere, essendosi perfezionata la definizione agevolata della controversia. Questa Corte riteneva quindi necessario richiedere all’Agenzia delle Entrate di pronunciarsi sulle ulteriori istanze.
5. L’Amministrazione finanziaria comunicava le proprie determinazioni, e la causa poteva essere nuovamente fissata per la definizione. Ragioni della decisione 1. Non ricorrono le condizioni perché possa procedersi all’esame nel merito dei cinque motivi di ricorso proposti dall’Amministrazione finanziaria. 1.1. Occorre premettere che la posizione processuale di Marchesi Antonio, come segnalato dall’Ente impositore, risulta essere stata già definita dalla pronuncia Cass. sez. V, decr. 19.7.2021, n. 20515, avendo il contribuente aderito alla procedura di definizione agevolata delle controversie di cui all’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, come conv., ed essendo stata disposta l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere nei suoi confronti.
2. Tanto premesso, le diverse articolazioni territorialmente competenti dell’Agenzia delle Entrate, in risposta alla richiesta di questa Corte, hanno comunicato che sia lo Studio professionale, sia i singoli contribuenti, hanno provveduto a definire le pendenze dipendenti da questo giudizio, anch’essi ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, come conv.
3. Entro il termine fissato dalla legge, il 31 luglio 2020 (art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018), l’Agenzia delle Entrate non ha notificato il diniego della definizione, ed entro il termine del 31 dicembre 2020 (art. 6, comma 13, prima parte, d.l. n. 119 del 2018) non è stata presentata alcuna istanza di trattazione del giudizio.
4. Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, nei confronti di tutte le parti, per effetto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, come conv., e dell’art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992.
5. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell’art. 6, comma 13, ult. periodo, del d.l. n. 119 del 2018, come conv. La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio introdotto dall