Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17671/2023 — snciv Generato dall'IA

Court allows tax appeal, ruling settlement payments for stock options are ordinary employment income, not capital gains.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17671/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the tax authority's appeal against a lower court decision regarding the taxation of a settlement payment. The taxpayer argued the lump sum was a capital gain exemption, but the Court held that payments replacing the right to subscribe to options, rather than reflecting market value increases, constitute ordinary employment income. Consequently, the lower court's application of the reduced capital gains tax rate was overturned and the case remanded for re-evaluation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 51, co. 2, lett. g-bis d.P.R. n. 917/1986; Art. 48, comma 2, lett. g-bis d.P.R. n. 917/1986: Settlement payments replacing the right to subscribe to stock options are taxed as ordinary employment income, not as capital gains, unless they correspond to the current market value at the time of the offer.

Parole chiave

Generato dall'IA
stock options taxation ordinary employment income capital gains exemption tax settlement agreements IRPEF regime tax authority appeal Cassation ruling sostituzione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 51, co. 2, lett. g-bis d.P.R. n. 917/1986
Formatosi il silenzio rifiuto, il contribuente adiva il giudice di prossimità deducendo che il sostituto d’imposta avrebbe dovuto applicare l’imposta sostitutiva del 12,50 % di cui all’art. 51, co.
Art. 48, comma 2, lett. g-bis d.P.R. n. 917/1986
Sul punto questa corte ha ritenuto che in tema di IRPEF, la disposizione di cui all'art. 48, comma 2, lett.
Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. V, n. 8201/2015
Cass. V, n. 8201/2015; n.
Cass. n. 19393/2018
Cass. n. 20908/2014
Cass. n. 4774/2017
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5135/2021 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro Marzola Michele, con l’avv. Gianfranco Vignola e con domicilio eletto presso il suo studio in Verona, Vicolo Cieco Zucchetta n. 4 -controricorrente- Oggetto: 19 –5135-2021 – 14/06/2023 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del Veneto, Sez. di Verona,n. 619/02/2020, pronunciata il 10 febbraio 2020e depositata il 9 novembre 2020, non notificata .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 giugno 2023 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO 1.Il contribuente, già dipendente con ruolo dirigenziale della società IBM dal 24.06.1996, otteneva da quest’ultima un piano di opzione su azioni in pendenza di rapporto di lavoro. In data 24.06.2006 la società ne deliberava tuttavia il licenziamento. A tale data il contribuente aveva conseguito opzioni per un controvalore di $ 1.081.893,00. Impugnato il licenziamento, le parti addivenivano ad una transazione stragiudiziale all’esito del primo grado di giudizio, con cui la società IBM accettava di versare all’ing.

Marzola la somma di euro 614.000,00 a titolo di risarcimento da mancatoesercizio di stock option relativa al periodo 1998/2005. 2.In data 16.12.2011 il contribuente presentava istanza di rimborso parziale dell’Irpef di cui alla citata somma. Formatosi il silenzio rifiuto, il contribuente adiva il giudice di prossimità deducendo che il sostituto d’imposta avrebbe dovuto applicare l’imposta sostitutiva del 12,50 % di cui all’art. 51, co. 2, lett. d-bis TUIR, e il regime fiscale del “capital gain”, anziché quella del 38,37 % del regime ordinario previsto per i redditi da lavoro dipendente.

Affermava invero che si trattava di risarcimento di danno e non di maggior ricchezza da lavoro dipendente e non ritenendo dirimente che il citato regime agevolativo fosse stato abrogato dall’art. 82, co. 3, d.l. n. 112/2008 entrato in vigore il 25.06.2008, dovendo avere riguardo alla data di assegnazione delle stock option, avvenuta nel 2006, e non a quella del versamento del corrispettivo, avvenuta successivamente. 3.I primi due gradi di giudizio esitavano in favore del contribuente. In particolare, la CTR non aderiva alla tesi dell’Ufficio 19 –5135-2021 – 14/06/2023 MMF che si opponeva all’applicazione dell’art. 51 cit. tenuto conto che l’importo, previsto nell’atto di transazione, non era stato calcolato secondo il calcolo della plusvalenza generata ai sensi del d.l. 112/2008 ante riforma e che la transazione non conteneva alcuna specifica in ordine alla correlazione della somma corrisposta ed il valore delle azioni.

Affermava infatti che l’oggetto specifico della conciliazione corrispondeva esattamente al danno subito dal dirigente per mancato esercizio delle stock option e che detta somma non aveva la natura di retribuzione (come affermato anche dal Giudice civile) quanto di una somma derivante dall’esercizio del diritto allo stock option, ancorché determinata in sede transattiva dal contribuente. Parimenti non aderiva alla tesi espressa dall’Ufficio in relazione all’efficacia della transazione, prospettata come sempre novativa e risolutiva del precedente rapporto, laddove la CTR riteneva che essa avesse ad oggetto la sola quantificazione del diritto di esercizio dell’opzione, mai rinunciato e venutomeno solo a causa del licenziamento. 4.Ricorre per la cassazione della sentenza l’Avvocatura generale dello Stato che svolge un unico motivo di ricorso, benché articolato sotto un duplice profilo, cui replica il contribuente con tempestivo controricorso, depositando altresì memoria in prossimità dell’adunanza.

La controversia , già chiamata all’adunanza del 23 novembre 2022 avanti la VI sezione di questa Corte, è stata rinviata per la trattazione avanti la sezione ordinaria. CONSIDERATO 1.Con l’unico motivo di ricorso l’Amministrazione finanziaria denunzia la Violazione e falsa applicazione dell’art. 51, co. 2, lett. g- bis d.P.R. n. 917/1986 vigente ratione temporisin parametro all’art.360, co.1, n. 3 c.p.c. 1.1 In particolare critica la sentenza nella parte in cui non ha accertato che, onde fruire della norma agevolativa, è comunque necessaria la concorrenza di due condizioni, ossia dal plusvalore 19 –5135-2021 – 14/06/2023 MMF esistente al momento dell’esercizio dell’opzione e che il debitore paghi un importo pari alvalore delle azioni alla data dell’offerta.

In sostanza, senza scrutinare la natura dell’accordo transattivo concluso tra le parti, censura la violazione dell’art. 51 cit. per difetto dei presupposti necessari alla sua applicazione. Sul punto questa corte ha ritenuto che in tema di IRPEF, la disposizione di cui all'art. 48, comma 2, lett. g - bis) (numerazione anteriore a quella introdotta dal d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344) deld.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, relativa ai criteri di tassazione delle cd. " stock option", stabilisce quale principio di carattere generalel'assoggettabilità al regime ordinario, previsto per i redditi da lavoro dipendente, del valore conseguito dal lavoratore con l'eserciziodel diritto di opzione, salvo, in via di deroga, l'esc lusione dal reddito imponibile qualora l'opzione sia stata riconosciuta al valore corrente delle azioni al momento dell'offerta, attesa la necessità di evitare che, attraverso l'attribuzione del diritto di opzione a prezzi inferiori al valore di mercato de lle azioni, siano corrisposti al dipendente compensi non soggetti a tassazione e sia consentito un regime fiscale meno oneroso del 12,50 percento, applicabileai "capital gains", quando il maggior valore attribuito alle azioniopzionate sia frutto del migl iore andamento economico della società(cfr.

Cass. V, n. 8201/2015; n. 19393/2018). Edinfatti, con orientamento risalente, è stato ritenuto che In tema di IRPEF, la disposizione contenuta nell'art. 48, comma 2, lett. g bis) (oggi art.

51) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, relativa ai criteri di tassazione delle cosiddette "stock options", non si applica alle somme corrisposte quale indennità sostitutiva dei diritti di sottoscrizione delle azioni già attribuiti ai dipendenti, trattandosi di importi che,sostituendo la possibilità di sottoscrizione e non anche l'eventuale plusvalenza derivante solo dall'effettivo aumento, al momento dell'esercizio dell'opzione, del prezzo di mercato delle azioni, costituiscono redditi da rapporto di lavoro dipendente 19 –5135-2021 – 14/06/2023 MMF soggetti al regime ordinario di tassazione(cfr. Cass. 20908/2014; n. 4774/2017). Né l’accordo transattivo può consentire profili novativi atti a modificareil regime fiscale. Pertanto,il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM LaCorte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi Giustizia Tributaria di Secondo grado per il Veneto – sez. di Vero