Civil procedure case dismissed as extinguished due to lack of party request for hearing under Art. 5 L. 130/2022.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil procedure extinguished because neither party requested a hearing to fix a date. The case involved a dispute over tax assessment lists where the procedural timeline mandated automatic extinction absent a specific request. The court ruled that without an explicit application under Article 391 of the Civil Procedure Code, the process terminated by operation of law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12 della legge n. 130 del 2022; Art. 391, comma 3 del codice di procedura civile: The civil procedure is extinguished by operation of law if neither party requests the fixing of a hearing within the statutory term.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22230/2022 R.G. proposto da : SOCIETÀ GLOBALEASING SRL, dall’avvocato SPECIALE PAOLO rappresentatae difesa contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, nonchè contro AGENZIA ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA avverso SENTENZA di COMM.TRIB. REG. MARCHE n. 625/ 02/ 2022 depositata il 27/05/2022, pronunciata con riferim ento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO