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Ordinanza Interlocutoria — n. 17604/2023 — snciv Generato dall'IA

Court allows suspension of customs duty case under new law for partial VAT and duty disputes.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 17604/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The court granted the request to suspend proceedings regarding customs duties and penalties. Blue Dream SRL challenged tax assessments concerning vehicle classifications, while the Customs Agency appealed the regional commission's rejection of their claims. The court permitted suspension because the parties agreed to pay the full tax amount and waive the appeal, thereby converting the dispute into one solely about the related penalties under the new legislative framework.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 197 della legge n. 197 del 2022; Art. 1, comma 193 della legge n. 197 del 2022: When a taxpayer pays the full tax amount including accessories and waives the appeal against the tax act, a dispute involving both traditional tax resources and related penalties becomes definable solely on the penalties, allowing suspension of the main proceedings.

Parole chiave

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suspension of proceedings customs duties VAT import traditional tax resources related penalties legislative framework tax dispute definition classificazione doganale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 197 della legge n. 197 del 2022
CONSIDERATO CHE 7.Nelle more la società ha depositato istanza di sospensione ai sensi dell’art. 1 comma 197 della legge n.
Art. 1, comma 193 della legge n. 197 del 2022
CONSIDERATO CHE 7.Nelle more la società ha depositato istanza di sospensione ai sensi dell’art. 1 comma 197 della legge n.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.5209/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende ; -ricorrentee controricorrente all’incidentale- contro BLUE DREAM SRL, domiciliataex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CAMILLI MASSIMO (CMLMSM61A05L736D); -controricorrente e-ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

VENE TO n. 657/2019 depositata il 13/08/2019. Udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni La Rocca nella pubblica udienza del 9 maggio 2023, tenuta nelle forme previste dall'art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 e successive modificazioni; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alberto Cardino che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto di quello incidentale; RILEVATO CHE 1.La Blue Dream srl, distributrice ufficiale di veicoli “quad bike” prodotti dalla ditta francese Goes Europe e fabbricati in Cina, ha proposto ricorso contro avvisi di accertamento e atti di irrogazione sanzioni, relativi al 2013 e 2014, che avevano contestato le dichiarazioni doganali con riguardo alla classificazione dei mezzi.

2. La Commissione Tributaria Provinciale ( CTP ) di Venezia aveva accolto il ricorso limitatamente alle sanzioni annullando i relativi atti di irrogazione. 3.Ha proposto appello la società mentre l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha proposto appello incidentale.

4. La Commissione Tributaria Regionale ( CTR ) del Veneto ha rigettato entrambi i gravami.

5. Avverso questa sentenza propo ne ricorso per cassazione l’Agenzia delle dogane e dei monopoli affidato ad un motivo.

6. Resiste con controricorso la società che propone ricorso incidentale affidato a due motivi e deposita memoria. CONSIDERATO CHE 7.Nelle more la società ha depositato istanza di sospensione ai sensi dell’art. 1 comma 197 della legge n. 197 del 2022.

8. Ai sensi del comma 1 93 della stessa legge, « Sono escluse dalla definizione agevolata le controversie concernenti anche solo in parte: a)le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; b)le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015».

9. Peraltro, secondo il precedente comma 191, « Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, e con il pagamento del 40 per cento negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non e' dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità' diverse dalla presente definizione agevolata». 10.In proposito, con Circolare direttoriale n. 9/D del 14.3. 2023 l’Agenzia delle dogane ha stabilito che«nelle controversie aventi ad oggetto allo stesso tempo tributi e sanzioni collegate a tali tributi, anche qualora il rapporto relativo ai tributi verta sulle “risorse proprie tradizionali” e/o “iva riscossa all’importazione”: anche in tal caso, l’integrale pagamento di tutte le poste indicate nell’atto impugnato relativo ai tributi, compresi eventuali accessori (e, quindi, anche gli interessi), e la rinuncia all’impugnazione di tale atto regolarmente effettuata ai fini processuali, determinerà il passaggio della controversia da “controversia relativa sia ai tributi che alla sanzione”, a “controversia relativa esclusivamente alla sanzione collegata al tributo”» (pag. 11), consentendo, quindi, la definizione delle sanzioni in materia di dazi (“tributi propri tradizionali”).

11. L a posizione espressa dall’Agenzia delle dogane rende “definibili” anche le sanzioni collegate ai dazi, alle condizioni sopra indicate - cioè laddove si provveda al pagamento per intero del tributo con gli accessori (escluse, ovviamente, le sanzioni) e alla rinuncia all’impugnazione degli atti relativi ai tributi -e la ricorrente ha dichiarato nell’istanza di volersi avvalere della possibilità di cui alla citata Circolare;

12. P uò provvedersi , quindi, alla sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 1 comma 197 leggen. 197/2022. p.q.m. sospende il giu