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Ordinanza Interlocutoria — n. 17599/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court suspends customs tax appeal due to consumer definition request under Law 197/2022.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 17599/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione suspended the appeal regarding unpaid electricity excise duties and penalties. The customs agency sought full payment of late fees and sanctions, while the company requested a simplified settlement for specific disputes. The court ruled that the existence of a consumer definition request automatically triggers a suspension of the entire proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 197, Legge n. 197/2022: The introduction of the simplified definition procedure for consumers automatically suspends the related judicial proceedings.

Parole chiave

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suspension of proceedings consumer definition request excise duties customs tax appeal Law 197/2022 late payment penalties judicial suspension acciai speciali

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 197, della Legge n. 197/2022
2017/9660/RU, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 197, della Legge n. 197/2022; il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 11547 d el ruolo generale dell’anno 20 20 proposto da: Agenzia delle Dogane, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - r icorrente principale - contro Acciai Speciali Terni s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Nicola Lucariello e Alberto Mula per procura speciale a margine del controricorso, elettivamente Oggetto: accisa energia elettrica –omesso versamento –rimborso - domiciliata in Roma, via XXIV Maggio, n. 43, presso lo studio d e i medesimi difensori; - c ontroricorrente e ricorrente incidentale - per la cassazione della sentenza del la Commissione tributaria regionale dell’Umbria, n. 308/3/2019, d epositata i n data 27 novembre 2019; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 marzo 2023dal Consigliere Giancarlo Triscari; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Dott.

Roberto Mucci , che ha concluso chiedendo la sospensione del giudizio o in subordine il rigetto; uditi per l’Avvocatura generale dello Stato l’Avv. Laura Paolucci e per la società l’Avv. Nicola Lucariello; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che l’Agenzia delle dogane aveva emesso nei confronti di Acciai Speciali Terni s.p.a. un avviso di pagamentoed un atto di contestazione delle sanzioni con i quali erano stati richiesti gli interessi e l’indennità di mora sulle accise e sulle addizionali ed il pagamento delle sanzioni per l’energia elettrica tardivamente versata per gli anni2010-2015 ; era stato, altresì, emesso un atto di diniego parziale del rimborso richiesto per le forniture di energia elettrica in favore della società Linde Gas Italia s.r.l.; avverso le pretese dell’amministrazione doganale nonché l’atto di diniego parziale del rimborso la società aveva proposto distinti ricorsi;la Commissione tributaria provinciale di Perugia avevaparzialmente accolto i ricorsi; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’Agenzia delle dogane aveva proposto appello principale e la società appello incidentale; la Commissione tributaria regionale dell’Umbria ha rigettato entrambi gli appelli;

L’Agenzia delle Dogane ha quindi proposto ricorso principale per la cassazione della sentenza affidato a due motivi d i ricorso, cui ha resistito la società depositando controricorso contenente ricorso incidentale affidato a tre motivi di censura e illustrato con successiva memoria; la società ha quindi depositato un’istanza con la quale ha chiesto di disporre la sospensione del presente giudizio con riferimento alle controversie relative all'Avviso di pagamento prot. n. 2017/A/13111 dell’11 maggio 2017 e all'Atto di irrogazione sanzioni prot. 2017/9660/RU, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 197, della Legge n. 197/2022; il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.

Roberto Mucci, ha chiesto la sospensione del giudizio e, in subordine, il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento di quello incidentale; considerato che: ai sensi dell’art.1, comma 197, legge n. 197/2022, le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata, e, in tal caso, il processo è sospeso; la circostanza che oggetto del giudizio è anche la questione relativa al diniego di rimborso dell’accisa e dell’addizionale versata non consente, come invece richiesto dalla società nell’istanza e in memoria, di pronunciare comunque nel merito della stessa, attesa l’evidente connessione con la questione relativa alla pretesa di pagamento degli interessi e dell’indennità di mora nonché delle sanzioni e la conseguente im possibilità di disporre la sola sospensione del giudizio per le questioni oggetto di domanda di definizione agevolata;

P.Q.M.

La Corte: dispone la sospensione del giudizio