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Decreto — n. 17585/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil court declares lawsuit extinguished due to lack of response to tax authority's list of closed cases.

Numero d'incarto Decreto — n. 17585/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the civil lawsuit extinguished because neither party requested a hearing to confirm the closure of the case. The tax authority submitted a list of judgments deemed closed under specific legislative provisions, noting no objections were filed. The court ruled that without an explicit request to fix a hearing, the procedural extinction stands, leaving costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 12 of Law n. 130/2022; Art. 391, paragraph 3 of the Code of Civil Procedure: When a list of closed cases is submitted and no party requests a hearing to confirm extinction, the proceedings are deemed extinguished by operation of law.

Parole chiave

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procedural extinction tax authority list lack of hearing request judgment closure civil procedure law arretrati d'imposta contenzioso tributario differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 12 of Law n. 130/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, paragraph 3 of the Code of Civil Procedure
5 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1001/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro ARCA TECHNOLOGIES S.R.L., rappresentata e difesa dagli avvocati ROMANO CARLO e FERRUCCI FLAMINIA nonchécontro CARBONATTO GIOVANNI, CRESTI MARCO, CRESTI VINICIO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Piemonte n. 371 /06 /2021 depositata il 27/05/2021 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL