Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17581/2023 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax appeal case extinguished due to expiration of simplified procedure deadline without administrative objection.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17581/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the tax appeal case extinguished because the simplified procedure deadline expired on March 15, 2023, without the administration objecting. The Agency of Revenue challenged a regional tribunal's ruling that a water infrastructure transfer was exempt from VAT, while the municipality sought to terminate the proceedings. The court ruled in favor of the municipality's request for extinction based on the statutory time limits for the simplified procedure.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 5 of Law No. 130/2022; Art. 23, comma 8 bis, Law No. 176/2020: A tax proceeding is extinguished if the deadline for the simplified procedure passes without the administration filing an objection or denying the simplified definition.

Parole chiave

Generato dall'IA
simplified procedure tax appeal case extinction administrative deadline VAT exemption water infrastructure suspended proceedings tassa per l'evacuazione delle acque di scarico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 5 of Law No. 130/2022
Il Comune di Lenolaha altresì depositato istanza di sospensione ex art. 5 l.
Art. 23, comma 8 bis, Law No. 176/2020
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio della pubblica udienza del20 dicembre 2022, fissata ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, l.
art. 378 c.p
L’Agenzia delle entrate ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 35374/2019R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro Comune di Lenola, rappresentato e difes o dall’Avv. Tommaso De Cupis e dall’Avv. Raffaele Scirè , con domicilio eletto pec: . e . giusta procura inatti; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio sez. staccata di Latinan. 2506/18/19, depositata il 18 aprile 201 9 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio della pubblica udienza del20 dicembre 2022, fissata ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, l. n. 176 del 2020, dal Cons. Giuseppe Fuochi Tinarelli. Lette le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Mauro Vitiello, che ha conclusoper il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA Oggetto: Servizio idrico integrato –concessione in uso delle infrastrutture – rimborso al Comune da parte del gestore dei ratei di mutuo pendenti – natura –conseguenze.L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione, con un motivo, avverso la sentenza della CTR in epigrafe che, confermando la sentenza della CTP di Latina, riteneva che il trasferimento operato dal Comune di Lenoladelle infrastrutture e dei beni relativi al servizio idrico al gestore ai sensi dell’art. 12 della legge n. 36 del 1994 non fosse soggetto ad Iva in forza dell’art. 153 d.lgs. n. 152 del 2006, che aveva qualificato la dazione quale concessione d’uso gratuita.

Il Comune di Lenolaresiste con controricorso. L’Agenzia delle entrate ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. Il Comune di Lenolaha altresì depositato istanza di sospensione ex art. 5 l. n. 130 del 2022, nonché, di seguito, istanza di estinzione del giudizio. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. L ’istanza di estinzione , corredata dalla documentazione attestante il pagamento del dovuto, va accolta. È infatti decorso il termine del 15 marzo 2023 senza che sia stata presentata istanza di trattazione né sia intervenuto diniego della definizione agevolata da parte dell’Amministrazione.

2. Il giudizio va pertanto dichiarato estinto. Le spese restano a carico della parte che le ha sostenute.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio ai sensi dell’art. 5 l. n. 130 del 2022. Deciso in Roma, in data 20 dicembre 2022 e a seguito di