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Decreto — n. 17579/2023 — snciv Generato dall'IA

Tax court declares process extinguished due to failure to request settlement hearing by deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 17579/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a settlement hearing before the December 31, 2020 deadline. The Revenue Agency and the taxpayer argued that the statutory time limit for initiating the settlement procedure had passed without any formal objection or request for an audience. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically under the specific provisions of the 2018 decree, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process is extinguished by the expiration of the deadline for requesting a settlement hearing, unless the parties subsequently request the fixing of an audience.

Parole chiave

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tax procedure extinction settlement hearing deadline Art. 6 d.l. 119/2018 Art. 391 c.p.c. procedural time limit tax dispute termination costs allocation crescita in giudicato della tassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6590/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende; contro CALLEGARI Giovanni, rappresentato e difeso dagli Avv. Carlo Amato e Giuseppe Marini, elettivamente domiciliata in ROMA via di Villa Sacchetti n. 9, presso lo studio di quest’ultimo; avverso la SENTENZA della COMM. TRIB. REG. VENETO n. 1320/30/2014, depositata il 03/09/2014, pronunciata con riferimento all’atto impositivo n. T6X01CT01488.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'alt. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, il 12/