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Decreto — n. 17536/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 17536/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 17536/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.237/2022 R.G. proposto da : CARUSO MARIO, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato BRUNO CHIARANTANO (CHRBRN77R21L719W) rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE RIJLI (RJLSVT62C25H224Y) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. REGGIO CALABRIA n.3137/2020 depositata il 17/11/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 17536/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : CARUSO MARIO, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato BRUNO CHIARANTANO (CHRBRN77R21L719W) rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE RIJLI (RJLSVT62C25H224Y) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. REGGIO CALABRIA n.3137/2020 depositata il 17/11/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali risarcimento per errore giudiziario ripetibili dell'avvocato condanna al pagamento pecuniario correzione di errore materiale rimborso delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
REGGIO CALABRIA n.3137/2020 depositata il 17/11/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.237/2022 R.G. proposto da : CARUSO MARIO, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato BRUNO CHIARANTANO (CHRBRN77R21L719W) rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE RIJLI (RJLSVT62C25H224Y) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. REGGIO CALABRIA n.3137/2020 depositata il 17/11/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 23/05/2