Court declares civil procedure extinguished due to automatic termination under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil procedure extinguished following the automatic termination of the case under specific provisions of the 2023 tax decree. The lower court ruled that the absence of any party's request for a hearing within the statutory period mandated the case's closure. Consequently, the appeal was dismissed as the underlying litigation had already terminated by operation of law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12 of Law No. 130/2022; Art. 40, comma 4 of Decree-Law No. 13/2023: When a case is listed for automatic termination and no party requests a hearing within the legal term, the procedure extinguishes by operation of law, barring further appeals on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3407/2022 R.G. proposto da : BELLUZZI LUCA, rappresentato e difeso dall’avvocato SALUSTRI ANDREA contro AGENZIA DELLE ENTRATE avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lazio n. 3302 /09 /2021 depositata il 30/06/2021 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delleparti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROC