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Ordinanza — n. 17508/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed; process extinguished due to plaintiff's withdrawal following unfavorable Supreme Court precedent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17508/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil appeal process extinguished after the plaintiff agency voluntarily withdrew its request. The agency had argued for total IMU tax exemption based on institutional use of properties, but the Regional Tax Commission denied this, citing recent Supreme Court jurisprudence requiring direct utilization. Consequently, the Court ruled that the procedural outcome was finalized by the plaintiff's withdrawal, allowing for the reimbursement of litigation costs to the opposing municipality.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; When a party withdraws an appeal after a contrary precedent has been established by the Supreme Court, the process is extinguished and the withdrawing party is liable for all litigation costs.

Parole chiave

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IMU tax exemption direct utilization requirement process extinguishment litigation cost compensation Supreme Court precedent voluntary withdrawal Regional Tax Commission tassa per l'utilizzazione di istituti pubblici

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Vista la rinuncia di parte ricorrente, sussistono i presupposti per dichiarare estinto il processo ex art. 390 e 391 cod.proc.civ..
Art. 391 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
L’esito abdicativo del processo nemmeno giustifica l'applicazione, a carico della ricorrente, dell'obbligo di versamento di un importo pari a quello del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6^, 14 maggio 2020, n. 8964
Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2021, n. 20784
8964; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2021, n. 20784; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, nn. 37340, 37341 e 37342
20784; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, nn. 37340, 37341 e 37342; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 14 dicembre 2021, n. 39799
37340, 37341 e 37342; Cass., Sez. 5^, 14 dicembre 2021, n. 39799), si reputa la sussistenza di giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese giudiziali .
Cass., n. 2215/23
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20959/2017 R.G. proposto da: Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Nord, con sede in Novara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti Lorenzo Bertaggia di Novara ed Enrico Dante di Roma, ivi el.dom.to presso lo studio di questi in Via Tacito 10, come da procura in atti; -parte ricorrente - contro Comune di Casale Corte Cerro (VB), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti Maurizio Fogagnolo di Ivrea e Guido Francesco Romanelli di Roma, ivi el.dom.to presso lo studio di questi in Via Cosseria n. 5 int.1, come da procura in atti; -parte controricorrente - Ricorso avverso sentenza Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n.792/17 del 15.5.2017;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6.6.2023 dal Consigliere Giacomo Maria Stalla; Considerato che: § 1. L’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Nord ha proposto tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo il diniego opposto dal Comune di Casale Corte Cerro alla sua istanza di rimborso dell'Imu 2012 su immobili di edilizia popolare in sua proprietà. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - la lite, parte di un più ampio analogo contenzioso, aveva ad oggetto l'asserita riconoscibilità di totale esenzione dall'Imu 2012, stante la natura non commerciale svolta da ATC e la finalità istituzionale della detenzione degli immobili, ex art.7 co.1 lett.i) d.lgs 504/92; - contrariamente all'assunto, e conformemente all'indirizzo di legittimità, l'esenzione in questione (per sua natura suscettibile di stretta interpretazione) non poteva riconoscersi ad un ente quale ATC che, pur non avendo pacificamente natura commerciale e scopo lucrativo, neppure tuttavia utilizzava direttamente le unità immobiliari in questione; - di ciò si aveva conferma anche nell'evoluzione legislativa successiva (legge 214/11;

D.L. 102/13; D.L. 149/13) dalla quale risultava che l'esenzione Imu potesse, a tutto concedere, riconoscersi solo a partire dal gennaio 2014. Resiste con controricorso il Comune. § 2. Con i tre motivi di ricorso ATC deduce – ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione della normativa ‘IMU sperimentale 2012’ in relazione all’art.7 co.1 lett.i) d.lgs 504/92, per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente: - (primo motivo) ritenuto ostativo all'esenzione il mancato utilizzo diretto degli immobili, nonostante che questi ultimi fossero stati assegnati in adempimento delle finalità istituzionali dell'ente; -(secondo motivo) sostenuto che ATC potesse usufruire della sola detrazione di imposta di euro 200 di cui all'articolo 13, comma 10, d.l. n. 201 del 2011 convertito in legge 214 del 2011, in luogo della totale esenzione; - (terzo motivo) retroattivamente applicato la normativa successiva al 2012, anche in contrasto con gli articoli 1 e 3 l. 212/00.

§ 3.Già attribuito alla sesta sezione civile, e da questa rimesso alla sezione tributaria (ordinanza interlocutoria 18 luglio 2018), il ricorso - assegnato all'adunanza camerale odierna - è stato rinunciato dalla ricorrente ATC con memoria 31 agosto 2021, notificata via pec in pari data al Comune controricorrente. Ciò sul presupposto (come da allegata ordinanza del Presidente ATC n. 35 del 12 luglio 2021) che la questione giuridica di fondo (perdurante rilevanza ostativa del requisito dell'utilizzo diretto degli immobili da parte dell'ente che invochi la totale esenzione ex art.7 co.1 lett.i) d.lgs 504/92) era stata medio tempore più volte decisa da questa Corte di legittimità in senso ad essa sfavorevole.

Si chiede contestualmente, tenuto conto della rinuncia al credito chiesto in rimborso e del vantaggio così accordato al Comune, la compensazione delle spese di lite. Il Comune di Casale Corte Cerro, con memoria 25 maggio 2023, ha insistito - preso atto del la rinuncia avversaria – per la liquidazione a suo favore delle spese di lite, come già disposto in analoghi giudizi. § 4. Vista la rinuncia di parte ricorrente, sussistono i presupposti per dichiarare estinto il processo ex art. 390 e 391 cod.proc.civ.. Trattandosi di rinuncia derivante dal sopravvenire alla proposizione del presente ricorso di un indirizzo di legittimità contrario alla tesi sostenuta dall'Ente ATC, e preso atto della non insistenza di quest'ultimo una volta affermatosi quell'indirizzo, sussistono in effetti i presupposti per la compensazione delle spese di lite.

Ricorre, in proposito, quanto sul punto recentemente stabilito da Cass.n. 2215/23 (in ricorso n. 37297/19 rg), secondo cui:

2. Tenendo conto del consolidamento in corso di causa dell'indirizzo giurisprudenziale sulla necessità dell'utilizzo diretto per l'esenzione dall'ICI e dall'IMU degli immobili detenuti dalle Agenzie Territoriali per la Casa di cui alla Legge della Regione Piemonte 26 aprile 1993 n. 11 (tra le tante: Cass., Sez. 5^ 30 dicembre 2019 n. 34601; Cass., Sez. 6^-5, 14 maggio 2020, n. 8964; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2021, n. 20784; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, nn. 37340, 37341 e 37342; Cass., Sez. 5^, 14 dicembre 2021, n. 39799), si reputa la sussistenza di giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese giudiziali . L’esito abdicativo del processo nemmeno giustifica l'applicazione, a carico della ricorrente, dell'obbligo di versamento di un importo pari a quello del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo; compensa le spese